Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10
Articolo 9
Uso della denominazione «agriturismo»
Uso della denominazione «agriturismo»
1. L’uso della denominazione «agriturismo» e dei termini attributivi
derivati, nonche´ la possibilita` di fregiarsi di idonei segni
distintivi nell’esercizio dell’attivita` e nei rapporti con i terzi, e`
riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attivita`
agrituristica.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare il
sistema delle aziende agrituristiche lombarde, adotta un marchio
di riconoscimento che deve essere utilizzato obbligatoriamente
nell’esercizio delle loro attivita` e nei rapporti con terzi, dagli operatori
agrituristici iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4. Fino a
nuova determinazione della Giunta regionale conserva efficacia
la deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 1995,
n. 64511.
3. Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica
l’agriturismo, deve essere apposto un numero adeguato di tabelle
indicanti il marchio, la denominazione dell’azienda agrituristica
e l’eventuale divieto a terzi dell’esercizio venatorio.
4. Le aziende agrituristiche adottano criteri di classificazione
e qualificazione omogenei rispetto a quelli adottati sul territorio
nazionale, con modalita` che valorizzino le peculiarita` dell’offerta
agrituristica della Lombardia.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con lattività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nellattività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dellagriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dellagriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria
