Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10

Disciplina regionale dell’agriturismo

Articolo 17

Norma finanziaria

Norma finanziaria

1. Alle spese per la concessione di incentivi per interventi sugli immobili, per l’acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attivita` agrituristiche di cui all’articolo 11, comma 1 e alle spese per le attivita` previste dall’articolo 11, comma 2, si provvede con le risorse appositamente destinate dal Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 redatto secondo le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune con l’istituzione tra l’altro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con l’attività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nell’attività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dell’agriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dell’agriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria