Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10
Articolo 10
Programmazione e sviluppo dellagriturismo
Programmazione e sviluppo dell’agriturismo
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in armonia con gli indirizzi della programmazione
nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, sentite
le province, approva un programma di durata triennale, finalizzato
alla promozione della domanda e dell’offerta agrituristica
lombarda sui mercati nazionali ed internazionali.
2. Il programma comprende, in particolare, le iniziative agrituristiche
da proporre nei seguenti settori:
a) turismo rurale;
b) educazione alimentare e fattorie didattiche;
c) strade dei prodotti tipici;
d) ambiente, con particolare attenzione alle aree protette;
e) storia, cultura e tradizioni locali.
3. La Regione sostiene lo sviluppo dell’agriturismo anche attraverso
attivita` di studio, di ricerca, di sperimentazione, nonche´ di formazione professionale dei tecnici utilizzati per l’assistenza
diretta alle azioni e degli addetti all’attivita` agrituristica.
4. Le azioni individuate dal programma di cui al presente articolo
possono essere attivate anche in collaborazione con le organizzazioni
professionali, le associazioni e i consorzi agrituristici,
gli enti locali, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste (ERSAF), Unioncamere e le aggregazioni d’impresa cosı`
come previste dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti
di competitivita` per le imprese e per il territorio della
Lombardia).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con lattività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nellattività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dellagriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dellagriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria