Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10
Articolo 13
Controlli
Controlli
1. La provincia verifica il possesso ed il mantenimento dei requisiti
oggettivi e soggettivi necessari al rilascio del certificato di
connessione, compresa la verifica, nel caso di somministrazione
di pasti e bevande, del rispetto dell’utilizzo prevalente dei prodotti
propri.
2. L’esito dei controlli effettuati dalla provincia e` comunicato
al comune ove ha sede l’agriturismo per l’assunzione dei provvedimenti
di competenza, nonche´ all’osservatorio regionale dell’agriturismo
di cui all’articolo 12.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono
alla Regione una relazione dell’attivita` di vigilanza e controllo
esercitata.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con lattività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nellattività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dellagriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dellagriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria