Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10

Disciplina regionale dell’agriturismo

Articolo 13

Controlli

Controlli

1. La provincia verifica il possesso ed il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari al rilascio del certificato di connessione, compresa la verifica, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, del rispetto dell’utilizzo prevalente dei prodotti propri.
2. L’esito dei controlli effettuati dalla provincia e` comunicato al comune ove ha sede l’agriturismo per l’assunzione dei provvedimenti di competenza, nonche´ all’osservatorio regionale dell’agriturismo di cui all’articolo 12.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione dell’attivita` di vigilanza e controllo esercitata.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con l’attività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nell’attività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dell’agriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dell’agriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria