Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10

Disciplina regionale dell’agriturismo

Articolo 14

Sanzioni amministrative

Sanzioni amministrative

1. E` sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da C 500,00 a C 3.000,00 l’imprenditore agricolo che esercita l’attivita` agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attivita` (DAA) di cui all’articolo 5. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attivita`.
2. E` sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da C 2.000,00 a C 10.000,00 chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attivita` agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attivita` .
3. E` sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da C 1.000,00 a C 5.000,00 l’operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalita` di esercizio dell’attivita` agrituristica previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15. In caso di particolare gravita` o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, puo` disporre con provvedimento motivato la sospensione dell’esercizio dell’attivita` , per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita` agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla provincia, alla Regione e alle ASL competenti per territorio.
5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni, che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni e` regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con l’attività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nell’attività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dell’agriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dell’agriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria

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