Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10
Articolo 14
Sanzioni amministrative
Sanzioni amministrative
1. E`
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
C 500,00 a C 3.000,00 l’imprenditore agricolo che esercita l’attivita`
agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione
di avvio attivita` (DAA) di cui all’articolo 5. In tal caso, oltre
alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione
dell’attivita`.
2. E`
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
C 2.000,00 a C 10.000,00 chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi
necessari per lo svolgimento dell’attivita` agrituristica. In tal caso,
oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di
prosecuzione dell’attivita` .
3. E`
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
C 1.000,00 a C 5.000,00 l’operatore agrituristico che non rispetta
i limiti e le modalita` di esercizio dell’attivita` agrituristica previsti
dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo
15. In caso di particolare gravita` o di reiterazione della
violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, puo` disporre
con provvedimento motivato la sospensione dell’esercizio dell’attivita`
, per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita` agrituristica
disposti dal comune sono comunicati alla provincia, alla
Regione e alle ASL competenti per territorio.
5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni, che
introitano i relativi proventi. Il procedimento per l’applicazione
delle sanzioni e` regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983,
n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con lattività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nellattività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dellagriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dellagriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria