Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 24/12/2007 n. 34

Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni

Articolo 2

Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni

CAPO I - PRESIDENZA DELLA REGIONE

Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), è inserito il seguente: “Art. 2bis - (Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)
1. Gli enti locali concorrono con la Regione e con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad assicurare il perseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica complessiva in relazione ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale e il Consiglio permanente degli enti locali sottoscrivono, con le modalità dell’intesa di cui all’articolo 67 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), un accordo per il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei vincoli e degli obblighi previsti dal patto di stabilità per il riequilibrio della finanza pubblica.
3. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sentita la competente commissione consiliare permanente, stabilisce criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità per gli enti locali della Regione, ivi compresa l’introduzione di misure a carico degli enti inadempienti.”.
2. Dopo l’articolo 6 della l.r. 48/1995, è inserito il seguente:
“Art. 6bis - (Restituzione di somme indebitamente percepite dagli enti locali)
1. L’ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all’articolo 6, comma 1, è aumentato delle entrate derivanti dalle restituzioni delle somme indebitamente percepite dagli enti locali e provenienti dal settore 2.1 – obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale – Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi) del bilancio della Regione.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è istituito un apposito fondo denominato “Fondo somme a disposizione della finanza locale per investimenti”, iscritto nel settore 2.1 - obiettivo programmatico 2.1.1.01 (Finanza locale – Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione), finanziato con le risorse assegnate alla finanza locale in attesa di destinazione. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa di investimento già esistenti ovvero da istituire nel settore 2.1 - obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi).”.
3. Dopo l’articolo 6bis della l.r. 48/1995, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
“Art. 6ter - (Avanzo di amministrazione di finanza locale)
1. L’ammontare delle risorse da destinare agli interventi in materia di finanza locale di cui all’articolo 6, comma 1, è aumentato della quota dell’eventuale avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, realizzato nel settore 2.1 – obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale – trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale – trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale – Speciali interventi) del bilancio della Regione, derivante dalle economie della gestione dei residui, della gestione della competenza e dell’avanzo derivante dalla cancellazione dei residui passivi per effetto della perenzione amministrativa di cui all’articolo 65, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi dell’articolo 65, comma 3, della l.r. 90/1989, per i quali sia prevedibile l’esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.
3. I fondi di cui al comma 2 sono iscritti nel settore 2.1 – obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e finanziati con le risorse della presente legge.
4. Il prelievo delle somme è disposto con provvedimento dirigenziale.
5. La Regione garantisce, in corso d’esercizio e nel limite delle disponibilità dei fondi di riserva, l’eventuale finanziamento dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi –finanza locale (spese correnti e spese di investimento) iscritti nell’obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Finanza locale – Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione), salvo recupero di pari importo in sede di programmazione e di assestamento del bilancio annuale.
6. Nel caso di cui al comma 1, la ripartizione tra gli strumenti finanziari di cui all’articolo 5 e l’individuazione degli interventi di cui all’articolo 25 sono determinate con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione.”.
4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 29 della l.r. 48/1995;
b) i commi da 3 a 3octies dell’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1;
c) l’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30;
d) l’articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 15;
e) l’articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;
f) l’articolo 5 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15.
5. Per i capitoli di bilancio previsti dagli articoli 6bis e 6ter della l.r. 48/1995, come introdotti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, è autorizzata l’assegnazione di codici-capitolo uguali a quelli già esistenti e l’assegnazione ad essi delle risorse finanziarie liberate dall’abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45
Articolo 2 - Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni
Articolo 3 - Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11
Articolo 4 - Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13
Articolo 5 - Disposizioni in materia di benemerenze regionali. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6
Articolo 6 - Disposizioni in materia di Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale. Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35
Articolo 7 - Disposizioni in materia di responsabile del procedimento e dell’istruttoria. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
Articolo 8 - Disposizioni in materia di incarichi connessi al mandato elettivo
Articolo 9 - Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64
Articolo 10 - Disposizioni in materia di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44
Articolo 11 - Disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36
Articolo 12 - Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2
Articolo 13 - Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7
Articolo 14 - Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
Articolo 15 - Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3
Articolo 16 - Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
Articolo 17 - Disposizioni in materia di interventi a favore dei consorzi garanzia fidi.Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75
Articolo 18 - Disposizioni in materia di coperture assicurative. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34
Articolo 19 - Abrogazione di leggi regionali in materia di interventi regionali a sostegno di corsi specialistici universitari
Articolo 20 - Disposizioni in materia di incarico di dirigente veterinario regionale. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45)
Articolo 21 - Disposizioni in materia di requisiti minimi di sicurezza per le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani
Articolo 22 - Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per l’acquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56
Articolo 23 - Disposizioni in materia di attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
Articolo 24 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39
Articolo 25 - Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
Articolo 26 - Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
Articolo 27 - Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more dell’adeguamento dei PRG
Articolo 28 - Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5
Articolo 29 - Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23
Articolo 30 - Disposizioni in materia di percorrenza delle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
Articolo 31 - Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29
Articolo 32 - Disposizioni in materia di interventi regionali per il settore termale. Interpretazione autentica degli articoli 1, comma 1, e 5, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38
Articolo 33 - Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
Articolo 34 - Rinvio condizionato della revisione generale per le seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21
Articolo 35 - Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4
Articolo 36 - Disposizioni in materia di disciplina della professione di mediatore. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 4