Legge Regionale Valle d'Aosta 24/12/2007 n. 34
Articolo 27
Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more delladeguamento dei PRG
CAPO VII - EDILIZIA RESIDENZIALE, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E AMBIENTE
Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more dell’adeguamento dei PRG
1. Nelle more dell’adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 11/1998, gli esercizi di ristorazione esistenti situati lungo le piste di sci o a servizio di infrastrutture ricreativo-sportive classificate di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), per i quali i Comuni riconoscano un interesse generale ed una particolare rilevanza economica e sociale possono formare oggetto di mutamenti di destinazione d’uso di volumi preesistenti e di interventi che comportano incremento volumetrico, fatto salvo il possesso dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nelle more dell’adeguamento dei piani regolatori generali comunali, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 11/1998, gli alberghi esistenti, come definiti dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), possono essere ampliati per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all’adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all’efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assentiti dai Comuni, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, nonché delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
4. Fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V della l.r. 11/1998, gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dei parametri urbanistici inerenti alla quantità minima di posti auto e alla superficie di verde privati per ciò che riguarda la ricettività aggiuntiva.
5. I fabbricati oggetto di intervento ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, fatte salve eventuali deroghe, concedibili nei casi e con le modalità stabiliti dall’articolo 4 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13; il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese del beneficiario.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 delle norme di attuazione del PTP, ai fabbricati alberghieri oggetto di adeguamento ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 6, delle norme di attuazione del PTP.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45Articolo 2 - Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni
Articolo 3 - Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11
Articolo 4 - Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13
Articolo 5 - Disposizioni in materia di benemerenze regionali. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6
Articolo 6 - Disposizioni in materia di Convenzione per lautonomia e lo Statuto speciale. Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35
Articolo 7 - Disposizioni in materia di responsabile del procedimento e dellistruttoria. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
Articolo 8 - Disposizioni in materia di incarichi connessi al mandato elettivo
Articolo 9 - Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64
Articolo 10 - Disposizioni in materia di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44
Articolo 11 - Disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36
Articolo 12 - Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2
Articolo 13 - Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7
Articolo 14 - Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
Articolo 15 - Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione delluso razionale dellenergia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3
Articolo 16 - Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
Articolo 17 - Disposizioni in materia di interventi a favore dei consorzi garanzia fidi.Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75
Articolo 18 - Disposizioni in materia di coperture assicurative. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34
Articolo 19 - Abrogazione di leggi regionali in materia di interventi regionali a sostegno di corsi specialistici universitari
Articolo 20 - Disposizioni in materia di incarico di dirigente veterinario regionale. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45)
Articolo 21 - Disposizioni in materia di requisiti minimi di sicurezza per le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani
Articolo 22 - Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per lacquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56
Articolo 23 - Disposizioni in materia di attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
Articolo 24 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39
Articolo 25 - Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
Articolo 26 - Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
Articolo 27 - Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more delladeguamento dei PRG
Articolo 28 - Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5
Articolo 29 - Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23
Articolo 30 - Disposizioni in materia di percorrenza delle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
Articolo 31 - Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29
Articolo 32 - Disposizioni in materia di interventi regionali per il settore termale. Interpretazione autentica degli articoli 1, comma 1, e 5, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38
Articolo 33 - Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
Articolo 34 - Rinvio condizionato della revisione generale per le seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21
Articolo 35 - Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4
Articolo 36 - Disposizioni in materia di disciplina della professione di mediatore. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 4