Legge Regionale Valle d'Aosta 24/12/2007 n. 34
Articolo 16
Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
CAPO III - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
1. L’articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d’Aosta dell’esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sostituito dal seguente: “Art. 6 - (Assegnazione dei generi contingentati)
1. L’assegnazione dei contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale è disposta dalla struttura competente a favore dei soggetti di cui all’articolo 5, che, a tal fine, devono presentare domanda per essere registrati nella banca dati di cui all’articolo 4 quali soggetti autorizzati; la struttura competente provvede, inoltre, ad assegnare ai predetti soggetti una prima quota, di seguito denominata fido, nell’ambito della quale sono emessi i buoni di prelievo, pari ad un quantitativo stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
2. In caso di primo insediamento, il fido è determinato in misura fissa, nell’ammontare stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Al soggetto importatore sono rilasciate ulteriori assegnazioni, entro i limiti del fido, sulla base dei quantitativi complessivamente assegnati ed immessi in consumo di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.
4. I provvedimenti di assegnazione e quelli di reintegro hanno una validità non superiore a quattro mesi, decorrenti dalla data di emissione.
5. La Giunta regionale può inoltre rideterminare in corso d’anno l’ammontare dei fidi concessi in relazione alla disponibilità effettiva dei contingenti.
6. Al fine di evitare eventuali fenomeni di accaparramento, la Giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, i quantitativi massimi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale assegnabili a ciascun soggetto autorizzato.”.
2. L’articolo 7 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente: “Art. 7 - (Importazione)
1. L’importazione di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale avviene mediante comunicazione telematica alla banca dati di cui all’articolo 4 di tutti i dati relativi ai quantitativi importati; a detta comunicazione consegue l’emissione del buono di prelievo da parte della struttura competente. Non si procede al rilascio di buoni di prelievo in relazione a quantitativi per i quali si accerti il mancato o il ritardato invio, oltre due giorni lavorativi, dei dati delle importazioni.
2. I buoni di prelievo, convalidati dal dirigente della struttura competente o da un funzionario delegato, devono essere immediatamente trasmessi all’impresa importatrice e al competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e controfirmati dal direttore dell’ufficio o da un suo delegato.
3. E’ vietata la cessione, a qualsiasi titolo, dei buoni di prelievo.
4. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese importatrici devono comunicare alla struttura competente, per il tramite della banca dati di cui all’articolo 4, la tipologia, i quantitativi, la provenienza e i prezzi unitari dei prodotti importati in esenzione fiscale.
5. Ogni buono di prelievo relativo ad un’importazione comporta, in misura corrispondente, la riduzione del quantitativo assegnato con il fido di cui all’articolo 6.
6. Le imprese importatrici e quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in esenzione fiscale, un diritto per l’erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.
3. L’articolo 11 della l.r. 16/2006 è sostituito dal seguente: “Art. 11 - (Garanzie)
1. A garanzia del pagamento del diritto di cui all’articolo 7, comma 4, le imprese importatrici e quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), devono depositare, presso la struttura competente, atto di fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta.
2. La durata e l’ammontare delle fideiussioni di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in misura comunque non inferiore al valore del diritto dovuto sui medesimi generi importati.
3. Nel caso in cui la fideiussione di cui al comma 1 non sia prestata o rinnovata, le imprese importatrici sono escluse dalle
assegnazioni di cui all’articolo 6, sino all’acquisizione della garanzia fideiussoria.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 16/2006, è aggiunto il seguente:
“2bis. Qualora dai controlli effettuati ai sensi del presente articolo emergano sui prezzi di vendita dei generi in esenzione fiscale rincari eccessivi o ingiustificati anche con riferimento alle merci ad accisa assolta, la Giunta regionale può disporre, per le imprese importatrici, la sospensione del fido, per un periodo da uno a tre mesi, o, nei casi più gravi, la revoca del fido e, per gli altri operatori economici, l’inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità della violazione accertata. La revoca del fido o l’inibizione della vendita comportano, inoltre, la revoca dell’accesso alla banca dati di cui all’articolo 4.”.
5. Al comma 9 dell’articolo 25 della l.r. 16/2006, le parole: “l’inibizione dalle vendite in esenzione fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “l’inibizione temporanea dalle vendite in esenzione fiscale per un periodo da un mese ad un anno, in relazione alla gravità delle violazioni accertate”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45Articolo 2 - Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni
Articolo 3 - Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11
Articolo 4 - Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13
Articolo 5 - Disposizioni in materia di benemerenze regionali. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6
Articolo 6 - Disposizioni in materia di Convenzione per lautonomia e lo Statuto speciale. Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35
Articolo 7 - Disposizioni in materia di responsabile del procedimento e dellistruttoria. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
Articolo 8 - Disposizioni in materia di incarichi connessi al mandato elettivo
Articolo 9 - Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64
Articolo 10 - Disposizioni in materia di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44
Articolo 11 - Disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36
Articolo 12 - Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2
Articolo 13 - Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7
Articolo 14 - Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
Articolo 15 - Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione delluso razionale dellenergia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3
Articolo 16 - Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
Articolo 17 - Disposizioni in materia di interventi a favore dei consorzi garanzia fidi.Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75
Articolo 18 - Disposizioni in materia di coperture assicurative. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34
Articolo 19 - Abrogazione di leggi regionali in materia di interventi regionali a sostegno di corsi specialistici universitari
Articolo 20 - Disposizioni in materia di incarico di dirigente veterinario regionale. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45)
Articolo 21 - Disposizioni in materia di requisiti minimi di sicurezza per le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani
Articolo 22 - Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per lacquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56
Articolo 23 - Disposizioni in materia di attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
Articolo 24 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39
Articolo 25 - Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
Articolo 26 - Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
Articolo 27 - Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more delladeguamento dei PRG
Articolo 28 - Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5
Articolo 29 - Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23
Articolo 30 - Disposizioni in materia di percorrenza delle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
Articolo 31 - Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29
Articolo 32 - Disposizioni in materia di interventi regionali per il settore termale. Interpretazione autentica degli articoli 1, comma 1, e 5, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38
Articolo 33 - Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
Articolo 34 - Rinvio condizionato della revisione generale per le seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21
Articolo 35 - Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4
Articolo 36 - Disposizioni in materia di disciplina della professione di mediatore. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 4