Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 24/12/2007 n. 34

Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni

Articolo 9

Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

CAPO II - RISORSE NATURALI

Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), è inserito il seguente:
“Art. 18bis - (Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)
1. Il presente articolo disciplina le modalità di esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte per le sole finalità indicate dall’articolo 9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati.
3. Il provvedimento di deroga è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, sentita la competente commissione consiliare permanente, nei seguenti casi:
a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell’interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) per finalità di ricerca e di insegnamento, di ripopolamento e di reintroduzione e per l’allevamento connesso a tali attività;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
4. Il provvedimento di deroga specifica i soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati d’intesa con l’organo direttivo del comprensorio alpino di caccia interessato.
5. Le deroghe non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione e sono applicate per periodi determinati, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica.”.
2. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 64/1994 è soppresso.
3. L’articolo 36 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente: “Art. 36 - (Prova d’esame)
1. L’ottenimento dell’abilitazione venatoria è subordinato al superamento di apposito esame, volto ad accertare il possesso di nozioni sufficienti in relazione alle materie oggetto del programma di cui all’articolo 37. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, le ulteriori modalità di svolgimento dell’esame sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. L’esame si intende superato se il candidato ottiene un giudizio positivo in tutte le materie oggetto di esame. L’esame si conclude con un giudizio di idoneità o di inidoneità da parte della commissione; in caso di idoneità, il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.
3. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l’esame, previa presentazione di apposita domanda, corredata dei certificati di cui all’articolo 34, comma 2, non prima che siano decorsi sei mesi dalla data del precedente esame.
4. La Giunta regionale può organizzare, anche a titolo oneroso per i partecipanti, corsi di preparazione all’esame per
l’abilitazione venatoria, la cui partecipazione è facoltativa, tramite la struttura regionale competente in materia di gestione e formazione faunistica.
5. Ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione venatoria, sono esonerati dall’esame di cui al presente articolo gli addetti professionisti alla sorveglianza venatoria se in servizio o, se cessati dal servizio, per un periodo non superiore a tre anni, decorrente dalla data di cessazione. Sono, inoltre, esonerati dall’esame, limitatamente ad una o più materie oggetto del programma di cui all’articolo 37, coloro che comprovino di aver insegnato o tenuto corsi nella materia o nelle materie per le quali l’esonero è richiesto.”.
4. Il regolamento regionale 31 luglio 1995, n. 5 (Modalità di svolgimento del corso di preparazione all’esame di abilitazione venatoria e dell’esame di abilitazione venatoria, ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), è abrogato.
5. E’ inoltre abrogato il regolamento regionale 24 febbraio 1997, n. 1.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45
Articolo 2 - Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni
Articolo 3 - Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11
Articolo 4 - Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13
Articolo 5 - Disposizioni in materia di benemerenze regionali. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6
Articolo 6 - Disposizioni in materia di Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale. Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35
Articolo 7 - Disposizioni in materia di responsabile del procedimento e dell’istruttoria. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
Articolo 8 - Disposizioni in materia di incarichi connessi al mandato elettivo
Articolo 9 - Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64
Articolo 10 - Disposizioni in materia di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44
Articolo 11 - Disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36
Articolo 12 - Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2
Articolo 13 - Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7
Articolo 14 - Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
Articolo 15 - Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3
Articolo 16 - Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
Articolo 17 - Disposizioni in materia di interventi a favore dei consorzi garanzia fidi.Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75
Articolo 18 - Disposizioni in materia di coperture assicurative. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34
Articolo 19 - Abrogazione di leggi regionali in materia di interventi regionali a sostegno di corsi specialistici universitari
Articolo 20 - Disposizioni in materia di incarico di dirigente veterinario regionale. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45)
Articolo 21 - Disposizioni in materia di requisiti minimi di sicurezza per le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani
Articolo 22 - Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per l’acquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56
Articolo 23 - Disposizioni in materia di attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
Articolo 24 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39
Articolo 25 - Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
Articolo 26 - Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
Articolo 27 - Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more dell’adeguamento dei PRG
Articolo 28 - Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5
Articolo 29 - Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23
Articolo 30 - Disposizioni in materia di percorrenza delle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
Articolo 31 - Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29
Articolo 32 - Disposizioni in materia di interventi regionali per il settore termale. Interpretazione autentica degli articoli 1, comma 1, e 5, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38
Articolo 33 - Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
Articolo 34 - Rinvio condizionato della revisione generale per le seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21
Articolo 35 - Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4
Articolo 36 - Disposizioni in materia di disciplina della professione di mediatore. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 4