Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 24/12/2007 n. 34

Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni

Articolo 26

Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

CAPO VII - EDILIZIA RESIDENZIALE, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E AMBIENTE

Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Ai commi 4.1 e 4.4 dell’articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), la parola: “adottare” è sostituita dalla seguente: “approvare”.
2. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente: “La conferenza di pianificazione di cui al presente comma conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 2.”.
3. Il comma 11 dell’articolo 15 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
“11. Le modalità di funzionamento della conferenza di pianificazione di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.”.
4. Al comma 1bis dell’articolo 34 della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa statale vigente”.
5. L’articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 35 - (Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d’uso)
1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, nelle classi alta, media e bassa.
2. La delimitazione delle aree alluvionabili dalle colate detritiche avviene, in funzione di tre diversi gradi di intensità del fenomeno, in aree ad elevata, media e bassa pericolosità, con le modalità e secondo le procedure di cui all’articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità, definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili gli interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse, gli interventi finalizzati alla difesa, stabilizzazione e consolidamento dei terreni e al miglioramento della tutela della pubblica incolumità dai dissesti e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti.
4. I progetti relativi agli interventi ammissibili devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente e sull’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie.
5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, e per quelle di cui all’articolo 36, sono consentiti gli interventi conseguenti a proroghe, varianti e rinnovi del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell’opera come originariamente prevista e, in particolare, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione d’uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente.
6. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, e per quelle di cui all’articolo 36, gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. In caso di motivata necessità:
a) la Giunta regionale può deliberare l’esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali; tali progetti devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente e sull’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie;
b) il Comune può autorizzare, per le aree e gli edifici isolati o per le infrastrutture e gli edifici danneggiati o distrutti in caso di dissesti idraulici, geologici o valanghivi, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d’uso, altrimenti non consentiti, che presuppongono preventivi interventi di protezione a carico del promotore dell’iniziativa e che assicurano un grado di protezione adeguato all’uso dell’area. Nel caso di aree isolate sono ammissibili gli interventi di nuova edificazione relativa ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali, a strutture connesse alla pratica delle attività escursionistica ed alpinistica o alla ristorazione a diretto servizio delle piste da sci. Per gli interventi di protezione non è comunque ammesso alcun finanziamento pubblico, salvo che per gli interventi diretti alla salvaguardia di edifici di proprietà degli enti pubblici.
7. Per le aree a diversa pericolosità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.”.
6. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 11/1998, le parole: “in una conferenza di servizi” sono sostituite dalle seguenti: “nella conferenza di pianificazione di cui all’articolo 15, comma 3”.
7. Il comma 4bis dell’articolo 38 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
“4bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove proposta dal Comune interessato oppure da parte della Giunta regionale, sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto sviluppate dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, che richiede l’attivazione della procedura di revisione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che a sua volta provvede, nei successivi sessanta giorni, alla convocazione della conferenza di pianificazione di cui all’articolo 15, comma 3, alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, difesa del suolo e vincoli idrogeologici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato dalle perimetrazioni ed altri soggetti eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della modifica.”.
8. La lettera bbis) del comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente:
“bbis) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.”.
9. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 35, comma 7, della l.r. 11/1998, come modificato dal comma 5, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 35 della l.r. 11/1998 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni in materia di personale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45
Articolo 2 - Disposizioni in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, e abrogazioni
Articolo 3 - Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11
Articolo 4 - Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13
Articolo 5 - Disposizioni in materia di benemerenze regionali. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6
Articolo 6 - Disposizioni in materia di Convenzione per l’autonomia e lo Statuto speciale. Modificazione alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 35
Articolo 7 - Disposizioni in materia di responsabile del procedimento e dell’istruttoria. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
Articolo 8 - Disposizioni in materia di incarichi connessi al mandato elettivo
Articolo 9 - Disposizioni in materia di fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64
Articolo 10 - Disposizioni in materia di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44
Articolo 11 - Disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36
Articolo 12 - Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2
Articolo 13 - Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7
Articolo 14 - Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
Articolo 15 - Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3
Articolo 16 - Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
Articolo 17 - Disposizioni in materia di interventi a favore dei consorzi garanzia fidi.Modificazione alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75
Articolo 18 - Disposizioni in materia di coperture assicurative. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34
Articolo 19 - Abrogazione di leggi regionali in materia di interventi regionali a sostegno di corsi specialistici universitari
Articolo 20 - Disposizioni in materia di incarico di dirigente veterinario regionale. Modificazione alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45)
Articolo 21 - Disposizioni in materia di requisiti minimi di sicurezza per le strutture residenziali destinate ad attività socio-assistenziali per anziani
Articolo 22 - Disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui agevolati per l’acquisto, la ristrutturazione e la nuova costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56
Articolo 23 - Disposizioni in materia di attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
Articolo 24 - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39
Articolo 25 - Disposizioni in materia di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
Articolo 26 - Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
Articolo 27 - Ampliamento di strutture alberghiere, nelle more dell’adeguamento dei PRG
Articolo 28 - Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazione alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5
Articolo 29 - Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia. Modificazione alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23
Articolo 30 - Disposizioni in materia di percorrenza delle piste di sci. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
Articolo 31 - Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29
Articolo 32 - Disposizioni in materia di interventi regionali per il settore termale. Interpretazione autentica degli articoli 1, comma 1, e 5, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38
Articolo 33 - Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
Articolo 34 - Rinvio condizionato della revisione generale per le seggiovie ad ammorsamento fisso. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21
Articolo 35 - Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4
Articolo 36 - Disposizioni in materia di disciplina della professione di mediatore. Modificazione alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 4