Articolo Normativa

Legge Regionale Valle d'Aosta 24/12/2007 n. 34

Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni

Articolo 13

Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7

CAPO III - ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7

1. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è sostituito dal seguente:
“4. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda. Nel caso di progetti di investimento che comprendano le spese di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono eleggibili ad agevolazione le iniziative avviate successivamente alla comunicazione dell’ammissibilità della relativa domanda, fatto salvo l’esito della successiva attività istruttoria.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 6/2003 è sostituito dal seguente:
“7. Fermi restando i vincoli di cui al comma 1, il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.”.
[3. Il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è sostituito dal seguente:
“7. Fermi restando i vincoli di cui al comma 1, il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.”.] (1)
4. Le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 7, della l.r. 6/2003, e 8, comma 7, della l.r. 7/2004, come modificati, rispettivamente, dai commi 2 e 3, si applicano anche ai contratti di finanziamento già stipulati ai sensi delle ll.rr. 6/2003 e 7/2004 e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
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(1) Comma abrogatod all'art.38, L.R. 26/5/2009, n.12.





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Articolo 13 - Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane e di estinzione anticipata dei mutui agevolati. Modificazioni alle leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7
Articolo 14 - Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
Articolo 15 - Disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia. Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3
Articolo 16 - Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16
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Articolo 18 - Disposizioni in materia di coperture assicurative. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34
Articolo 19 - Abrogazione di leggi regionali in materia di interventi regionali a sostegno di corsi specialistici universitari
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