Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 7/8/2009 n. 25

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Articolo 2

Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente

Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio

1. Per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. 23/99, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva fino a mq 400, possono essere ampliati entro il limite max del 20%.
2. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all’art. 2 del DM 10 maggio 1977, n. 801.
3. Nel caso di edifici residenziali mono o plurifamiliari di cui al precedente comma 1, l’ampliamento di cui al comma 1 non può essere comunque superiore a mq 40,00 di superficie complessiva per ciascuna unità immobiliare.
3-bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali con superficie complessiva superiore a mq 400 è consentito l’ampliamento fino a mq 160 per l’intero edificio; l’ampliamento potrà essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture del complesso edilizio, fermo restando che l’intervento non potrà prevedere aumento della superficie di impronta del fabbricato.
3-ter. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono altresì consentiti su edifici o unità immobiliari a destinazione non residenziale esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, di superficie non superiore a mq 250, ampliamenti alla superficie coperta esistente entro il limite max del 15% . 3-quater. Nelle aree di tipo D di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell’ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi, sono consentiti su unità immobiliari a destinazione non residenziale esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, ampliamenti alla superficie coperta esistente entro il limite max del 15% .
3-quinquies. Nelle aree di tipo “E” di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell’ambito di aree agricole, sono consentiti su unità immobiliari esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati, destinate ad attività turistico-ricettive, agrituristiche e funzionali all’attività agricola cosi come definite dall’art. 2135 del Codice Civile, ampliamenti per la realizzazione di porticati e/o superfici coperte ed aperte almeno su due lati nella misura massima del 50% della superficie coperta della sagoma di ingombro a terra .
4. Gli interventi di ampliamento su edifici sono subordinati al rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica attuale dell’edificio.
5. Si ha miglioramento della prestazione energetica attuale dell’edificio quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’intera unità immobiliare oggetto di ampliamento.
6. I limiti indicati ai commi precedenti sono ulteriormente incrementati del 5%, o nei casi di cui al comma 3bis di mq 40 complessivi, se si realizza, almeno uno, degli interventi specificati all’art. 11 comma 9 a), c), e) della L.R. 28/2007.
7. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo devono essere realizzati in continuità e comunque non separatamente dall’edificio e devono rispettare i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito dall’art. 11 comma 1 e 2 della L. R. 28/2007; è possibile, invece, superare di 3.10 mt l’altezza max consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.
7-bis. Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche recuperando a fini residenziali superfici dei piani sottotetti esistenti, come definiti dall’art. 2 della L.R. 8 /2002 , con la creazione di collegamento diretto tra unità immobiliare e locali sottotetto.
7-ter. Gli interventi di ampliamento di cui al comma precedente possono avvenire anche modificando le quote di colmo e di gronda e con alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal precedente comma 7.
8. Gli edifici residenziali, a seguito degli interventi di ampliamento ai sensi del comma 1, possono essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45.
9. Le nuove unità immobiliari di cui al presente articolo non possono mutare la destinazione d’uso per un periodo di anni 10.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell’art. 41 sexies della L.1150/1942 , del D.M. 1444/68 e della legge regionale 19/99 s.m.i.
9-ter. Nell’applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere l’obbligo di cui al comma precedente, i Comuni possono consentire gli ampliamenti previo versamento di una somma commisurata sia al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici e della loro realizzazione e sia per la compensazione della mancata realizzazione dei parcheggi privati. (1)

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(1) Articolo sostituito dall'art.3, L.R. 3/12/2012, n. 25.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 3 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
Articolo 5 - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Divieti
Articolo 7 - Divieto di cumulo
Articolo 8 - Titoli abilitativi
Articolo 9 - Oneri di costruzione
Articolo 10 - Validità temporale
Articolo 11 - Obblighi generali
Articolo 12 - Dichiarazione di urgenza