Legge Regionale Basilicata 7/8/2009 n. 25
Articolo 4
Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
1. La Regione Basilicata promuove la realizzazione di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla DGR n. 322 del 25.02.2003 e nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
A tal fine la Regione, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta ai fini dell’ammissibilità, proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza. Le proposte di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana possono essere presentate alla Regione anche dai privati senza ricorso a risorse pubbliche di qualsiasi natura. Nella selezione sarà data priorità alle proposte che prevedono la riqualificazione urbana e il riuso del patrimonio edilizio esistente.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la Regione promuove conferenze di servizi finalizzate a definire accordi di programma ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo 18.8.2009 n. 267.
3. Gli alloggi sociali, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.4.2008, realizzati o recuperati nell’ambito dei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, destinati alla locazione permanente e quelli destinati alla locazione temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, andranno locati ad un canone non superiore a quello definito rispettivamente dall’art. 2, secondo comma, e art. 2, terzo comma, dello stesso D.M. 22.4.2008.
Nel caso di alloggi in locazione con promessa di vendita, la durata della locazione non può essere inferiore ai 10 anni ed il canone di locazione dovrà essere determinato ai sensi dell’art. 2, terzo comma, del D.M. 22.4.2008. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato gli alloggi potranno essere alienati secondo modalità e prezzi di cessione che la Giunta regionale dovrà definire.
4. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero edilizio previsti nei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana di cui al comma 1 devono rispettare le vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e prevedere il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. Per la definizione di miglioramento della prestazione resta fermo quanto stabilito al comma 3 dell’art. 3 della presente legge.
5. Gli interventi di cui al comma precedente devono altresì utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia nonché gli impianti fotovoltaici e rispettare le modalità previste dall’art. 11 comma 9 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 3 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
Articolo 5 - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Divieti
Articolo 7 - Divieto di cumulo
Articolo 8 - Titoli abilitativi
Articolo 9 - Oneri di costruzione
Articolo 10 - Validità temporale
Articolo 11 - Obblighi generali
Articolo 12 - Dichiarazione di urgenza