Legge Regionale Basilicata 7/8/2009 n. 25
Articolo 9
Oneri di costruzione
Oneri di costruzione
1. Per gli interventi di cui all’art. 2, all’ art. 3 e all’ art. 5 è dovuto il contributo di costruzione.
2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni l’importo del contributo di costruzione (1)
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(1) Articolo sostituito dall'art.9, L.R. 3/12/2012, n. 25.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 3 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
Articolo 5 - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Divieti
Articolo 7 - Divieto di cumulo
Articolo 8 - Titoli abilitativi
Articolo 9 - Oneri di costruzione
Articolo 10 - Validità temporale
Articolo 11 - Obblighi generali
Articolo 12 - Dichiarazione di urgenza