Legge Regionale Basilicata 7/8/2009 n. 25
Articolo 5
Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente
Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente
1. La Regione Basilicata promuove, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani con accesso diretto da strada di edifici esistenti non soggette a servitù d’uso pubblico, per le seguenti destinazioni d’uso: a) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di cui alla L. 122/1989; b) locali di servizio pertinenziali alle unità immobiliari appartenenti all’edificio; c) alloggi sociali di cui al D.M. del 22 aprile 2008; d) alloggi per persone diversamente abili di cui alla L. 104/1992; e) nuove unità immobiliari ad uso residenziale di superficie complessiva non inferiore a mq 45; f) nuove unità immobiliari, ma ad uso diverso dalla residenza (attività commerciali, depositi, attività ricreative, uffici e servizi privati e/o pubblici, ) purché compatibili con la zona interessata.
1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica; devono assicurare, inoltre, il rispetto dell’art. 41 sexies della L.1150/1942, del D.M. 1444/68 e della legge regionale 19/99 s.m.i.; non devono, altresì, essere in contrasto con il regolamento condominiale ed i relativi progetti esecutivi devono essere realizzati in soluzione unitaria con l’edificio interessato, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in cui sono compresi.
1- ter. Il mutamento di destinazione d’uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, è ammesso quando: a) modifica la destinazione tra i seguenti usi: residenziale, turistico – alberghiera se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativa, educativo-culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi, nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti ; b) restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall’art. 41 sexies della L. 1150/1942 , dal D.M. 1444/68 e dalla legge regionale 19/99 s.m.i e dallo strumento urbanistico vigente; c) venga assicurato il rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica degli edifici, non risulti in contrasto con il Regolamento condominiale ed i relativi progetti esecutivi vengano realizzati in soluzione unitaria con l’edificio interessato, in modo da garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in cui sono compresi.
1-quater. I mutamenti di destinazione d’uso a residenziale, non possono riguardare edifici esistenti ricompresi all'interno delle zone D di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell'ambito di consorzi industriali o di piani degli insediamenti produttivi . Non è consentito, altresì, in dette aree il cambio di destinazione ad uso commerciale di edifici esistenti se non già prevista nella normativa di piano vigente .
1-quinquies. Il mutamento di destinazione d’uso a residenza è consentito per immobili ricompresi all'interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. 1444/68, sempreché la destinazione d’uso dell’edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita in relazione alla conduzione del fondo agricolo nella misura massima del 30% della superficie residenziale esistente. Sono consentite all'interno delle zone omogenee E, altresì, modifiche di destinazioni d’uso di edifici esistenti per piccole attività di rivendita e degustazione di prodotti agricoli nella misura massima di mq 200, nonché per servizi alle popolazioni rurali.
1-sexies. Nell’applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere l’obbligo di cui al D.M. 1444/68 , i Comuni possono consentire gli interventi previo versamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici e della loro realizzazione. (1)
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(1) Articolo sostituito dall'art.5, L.R. 3/12/2012, n. 25.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 3 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
Articolo 5 - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Divieti
Articolo 7 - Divieto di cumulo
Articolo 8 - Titoli abilitativi
Articolo 9 - Oneri di costruzione
Articolo 10 - Validità temporale
Articolo 11 - Obblighi generali
Articolo 12 - Dichiarazione di urgenza