Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 7/8/2009 n. 25

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Articolo 3

Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all’art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all’art. 44 della L.R. 23/99 , promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.
2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma precedente sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica dell’edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.
3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell’edificio ricostruito quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 30 %, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente normativa.
4. Il limite del 30% indicato al comma 1 è incrementato fino al 35% se si utilizzano le tecniche costruttive della bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici totalmente integrati che assicurino una produzione di energia non inferiore al 40% del fabbisogno di energia dell’intero edificio , se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata almeno del 60% e comunque in misura non inferiore ad un valore incrementale di 50 mq ; è ulteriormente incrementato per l’edilizia residenziale fino al 40 % se si realizzano gli interventi specificati all’art. 11 comma 9 a), c), e) , della L.R. 28/2007;
5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; è possibile , invece, superare di 3,10 mt l’altezza max consentita dagli strumenti urbanistici vigenti nonché la modifica delle sagome ed una loro diversa distribuzione nell’ambito del lotto di pertinenza; l’inizio dei lavori di ricostruzione è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuta demolizione dell’edificio esistente.
5-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell’art. 41 sexies della L.1150/1942 , del D.M. 1444/68 e della legge regionale 19/99 s.m.i.
5-ter. Nell’applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere l’obbligo di cui al D.M.1444/68 in relazione all’ampliamento volumetrico dell’edificio, i Comuni possono consentire gli interventi previo versamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici, e della loro realizzazione.
5-quater. Sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di singoli edifici a destinazione d’uso non residenziale incompatibili con la destinazione di zona; ove la delocalizzazione delle relative volumetrie avvenga verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, è incentivata con un ulteriore premialità del 15% della superficie coperta esistente, in aggiunta agli incrementi consentiti dai commi precedenti e con priorità di assegnazione dei lotti nelle suddette aree produttive.
5-quinquies. Ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie di cui al comma precedente , le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree. (1)

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(1) Articolo sostituito dall'art.4, L.R. 3/12/2012, n. 25.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 3 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
Articolo 5 - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Divieti
Articolo 7 - Divieto di cumulo
Articolo 8 - Titoli abilitativi
Articolo 9 - Oneri di costruzione
Articolo 10 - Validità temporale
Articolo 11 - Obblighi generali
Articolo 12 - Dichiarazione di urgenza