Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 7/8/2009 n. 25

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Articolo 6

Divieti

Divieti

1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 e i programmi di cui all’art. 4bis non sono consentiti in aree che risultino: a) ubicati all'interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrali negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “A” del D.M. n. 1444/1968; b) ubicati all'interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “B” sature del D.M. n. 1444/1968 o definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, benché non vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
2. I Comuni , entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono perimetrare ulteriori ambiti e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di cui all'art. 3 comma 1, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico.
3. I Comuni, con motivata deliberazione, possono individuare limitate parti del territorio nelle quali le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e il limite temporale indicato all'art. 3 comma 1, non trovano applicazione. In tali ipotesi, la deliberazione dei Comuni deve essere trasmessa alla Regione che, nel termine perentorio di 30 giorni, dovrà manifestare il proprio parere vincolante. L'inutile decorso di detto termine vale come silenzio-assenso.
4. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono, altresì, consentiti su edifici che risultino: a) realizzati in assenza di titolo abilitativo; b) ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; c) definiti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004; d) ubicati in aree dichiarate intrasformabili per l’uso insediativo (residenziale, produttive, commerciale e del terziario) dei rispettivi piani paesistici; e) ricadenti nelle aree indicate all'art. 142 comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.42/2004, limitatamente alla zona 1 delle aree destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali; f) ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come riportati nei Piani Stralcio redatti dalle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale. (1)

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(1) Articolo sostituito dall'art.6, L.R. 3/12/2012, n. 25.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 3 - Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
Articolo 4 - Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana
Articolo 5 - Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente
Articolo 6 - Divieti
Articolo 7 - Divieto di cumulo
Articolo 8 - Titoli abilitativi
Articolo 9 - Oneri di costruzione
Articolo 10 - Validità temporale
Articolo 11 - Obblighi generali
Articolo 12 - Dichiarazione di urgenza