Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 17

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.


Preambolo

PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;
Visto l’articolo 118, comma 1 della Costituzione;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.);
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio, e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della l. 9 gennaio 1991, n.10);
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”);
Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza);
Vista la legge regionale 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”);
Visto l’articolo 44 dello Statuto;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n.1;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 novembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 1103
del 30 novembre 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;
Visto il parere delle commissioni consiliari III e VI espresso nella seduta congiunta del 14 gennaio 2010, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2010, n.
181;

Considerato in particolare che:
1. l’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 demanda alla fonte regolamentare la disciplina di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione, oggetto di importanti ristrutturazioni o soggetti ad atti di trasferimento a titolo oneroso e di locazione;
2. il regolamento previsto dall’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 ha altresì ad oggetto le modalità di redazione e le indicazioni tecniche contenute nell’attestato di certificazione energetica; le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sulla efficienza energetica degli edifici e dei relativi impianti, tale da assicurare la gestione e l’interazione dei dati tra comuni, province e Regione; le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sulle certificazioni energetiche rilasciate dai soggetti certificatori;
3. la disciplina dell’attestato di certificazione energetica assume particolare rilievo in quanto detto attestato è funzionale ad inserire gli immobili in un sistema di classificazione energetica tale da fornire ai potenziali acquirenti e locatari un’informazione oggettiva in merito all’efficienza energetica degli edifici e, di conseguenza, migliorare la trasparenza del mercato immobiliare;
4. in conformità al decreto 26 giugno 2009 del Ministro dello sviluppo economico (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs.192/2005, l’attestato di certificazione energetica degli edifici deve comprendere i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, ovverosia le classi prestazionali in cui sono inserite le unità immobiliari, in modo da portare effetti positivi sul valore di mercato degli immobili, incentivando la riqualificazione degli edifici ad alto consumo energetico;
5. l’articolo 23 ter della l.r. 39/2005 prevede l’istituzione di un sistema informativo regionale sull’efficienza energetica degli edifici, coordinato e integrato sul territorio, che comprende l’archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo;
6. nell’archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica trasmessi dai soggetti certificatori, attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, secondo le procedure informatiche appositamente definite per la gestione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica degli edifici;
7. nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono i dati relativi all’attività di controllo sugli impianti di climatizzazione; i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall’ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione; i dati trasmessi dai distributori di combustibile; gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale;
8. la struttura regionale competente individua idonee modalità informatiche che consentono la trasmissione immediata dei dati al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica degli edifici nel rispetto della l.r. 1/2004, che disciplina l’infrastruttura di rete regionale, e della l.r. 54/2009, che promuove la sistemazione organica dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione;
9. l’infrastruttura di rete regionale consente di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche, operanti sul territorio regionale, tutti i dati relativi alla certificazione energetica degli edifici, favorendo lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali e assicurando la gestione e l’interazione dei dati tra comuni, province e Regione;
10. l’infrastruttura di rete consente l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica degli edifici ai soggetti certificatori attraverso la procedura di identificazione ed accesso prevista dalla l.r. 1/2004, nonché a chiunque ne abbia interesse in relazione ai dati individuati con decreto dirigenziale nel rispetto delle garanzie previste dalla legge a tutela dei dati personali, della proprietà industriale o di qualunque altra forma di segreto;
11. al fine di consentire la corretta archiviazione dell’attestato di certificazione energetica il medesimo è registrato nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica secondo un numero di identificazione progressivo;
12. è necessario stabilire i criteri per la determinazione del rimborso di cui all’articolo 23 quater della l.r. 39/2005, tenendo conto dei costi annui sostenuti per l’acquisto dei dispositivi elettronici e dei supporti informatici necessari per la registrazione all’interno dello stesso sistema informativo delle certificazioni energetiche trasmesse, con particolare riferimento alle procedure di autenticazione informatica e di firma digitale dei soggetti certificatori;
13. prima della stipula dell’atto di trasferimento a titolo oneroso o del contratto di locazione, il soggetto certificatore incaricato dall’alienante o dal locatore trasmette l’attestato di certificazione energetica attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, e del medesimo attestato è fatta menzione nell’atto di trasferimento o nel contratto di locazione, attraverso il numero di identificazione attribuitogli dal sistema informativo stesso;
14. in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 ter della l.r. 39/2005, è necessario disciplinare l’attività di vigilanza dei comuni sugli attestati di certificazione energetica rilasciati dai soggetti certificatori, dettando le prescrizioni essenziali alle quali tali verifiche devono uniformarsi e demandando all’autonomia regolamentare dei comuni stessi la disciplina di dettaglio della suddetta funzione di vigilanza e controllo;
15. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere delle competenti commissioni consiliari e di adeguare conseguentemente il testo;
16. di accogliere parzialmente le raccomandazioni fornite nel parere del Consiglio delle autonomie locali;
17. è necessario prevedere una disposizione transitoria che regoli le modalità di presentazione degli attestati di certificazione energetica in forma cartacea fino al momento dell’emanazione delle deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo;
si approva il presente regolamento:

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 3 - Edifici esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 4 - Edifici per i quali l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 5 - Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 6 - Contenuti dell’attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 7 - Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 8 - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 9 - Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 10 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 11 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 12 - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)
Articolo 13 - Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 14 - Pubblicità dei dati del sistema informativo sull’efficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 15 - Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 16 - Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 17 - Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 18 - Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 19 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 20 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 21 - Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 22 - Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 23 - Disposizioni finali
Articolo 24 - Disposizioni transitorie per l’individuazione dei soggetti certificatori
Articolo 25 - Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici
Articolo 26 - Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell’organizzazione del sistema informativo sull’efficienza energetica
Articolo 27 - Entrata in vigore