Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 17
Articolo 6
Contenuti dellattestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Capo I - Disposizioni generali
Contenuti dell’attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. L’attestato di certificazione energetica comprova l’efficienza energetica dell’edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:
a) il frontespizio indicante la natura di attestato di certificazione energetica;
b) l’indicazione del comune dove è sito l’immobile, l’indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
c) i dati identificativi del proprietario, del progettista che ha curato il progetto e l’installazione degli impianti tecnici a servizio dell’edificio, nonché del direttore lavori e del costruttore;
d) i dati identificativi del soggetto certificatore;
e) la data di emissione e di scadenza dell’attestato di certificazione energetica;
f) il codice di identificazione univoca dell’attestato di certificazione energetica, attribuito dal sistema informativo regionale sull’efficienza energetica;
g) l’indice di prestazione globale dell’edificio, che risulta dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera h);
h) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell’edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie: h.1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; h.2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; h.3) indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda finalizzata all’uso igienico e sanitario; h.4) indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale, ad eccezione delle categorie di edifici E1 ed E8, di cui all’articolo 3 del d.p.r.412/1993; i) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all’articolo 4, comma 1 del d.lgs.192/2005; l) le classi energetiche in cui l’edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005, al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso; m) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti; n) l’indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione; o) i dati utilizzati per il calcolo degli indici di prestazione energetica; p) il metodo di reperimento dei dati di cui alla lettera o) con l’indicazione del soggetto che li ha prodotti; q) l’indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti; r) l’indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera q), conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.
2. L’attestato di certificazione energetica descrive altresì: a) le caratteristiche dell’involucro edilizio dell’edificio; b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale; c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva; d) le caratteristiche dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria; e) le caratteristiche dell’impianto di illuminazione artificiale; f) i sistemi e le dotazioni impiantistiche per la gestione, l’automazione ed il controllo degli edifici; g) gli altri dispositivi presenti nell’edificio e gli usi energetici previsti per il medesimo.
3. L’attestato di certificazione energetica è predisposto in conformità ad apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 3 - Edifici esclusi dallambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 4 - Edifici per i quali lattestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 5 - Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 6 - Contenuti dellattestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 7 - Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 8 - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 9 - Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 10 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 11 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 12 - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)
Articolo 13 - Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sullefficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 14 - Pubblicità dei dati del sistema informativo sullefficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 15 - Accesso pubblico al sistema informativo regionale sullefficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 16 - Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 17 - Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sullefficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 18 - Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per laccesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 19 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 20 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 21 - Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 22 - Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sullefficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 23 - Disposizioni finali
Articolo 24 - Disposizioni transitorie per lindividuazione dei soggetti certificatori
Articolo 25 - Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici
Articolo 26 - Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dellorganizzazione del sistema informativo sullefficienza energetica
Articolo 27 - Entrata in vigore