Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 17

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.

Articolo 6

Contenuti dell’attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

Capo I - Disposizioni generali

Contenuti dell’attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. L’attestato di certificazione energetica comprova l’efficienza energetica dell’edificio e fornisce le informazioni relative alla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti. Esso contiene i seguenti elementi:
a) il frontespizio indicante la natura di attestato di certificazione energetica;
b) l’indicazione del comune dove è sito l’immobile, l’indirizzo ed i dati identificativi catastali di esso;
c) i dati identificativi del proprietario, del progettista che ha curato il progetto e l’installazione degli impianti tecnici a servizio dell’edificio, nonché del direttore lavori e del costruttore;
d) i dati identificativi del soggetto certificatore;
e) la data di emissione e di scadenza dell’attestato di certificazione energetica;
f) il codice di identificazione univoca dell’attestato di certificazione energetica, attribuito dal sistema informativo regionale sull’efficienza energetica;
g) l’indice di prestazione globale dell’edificio, che risulta dalla somma degli indici di prestazione energetica parziali di cui alla lettera h);
h) gli indici relativi alle prestazioni energetiche parziali, individuati sulla base dei fabbisogni di energia primaria riferiti ad un singolo uso energetico dell’edificio, suddivisi nelle seguenti tipologie: h.1) indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva; h.2) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale; h.3) indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda finalizzata all’uso igienico e sanitario; h.4) indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale, ad eccezione delle categorie di edifici E1 ed E8, di cui all’articolo 3 del d.p.r.412/1993; i) i valori obbligatori minimi previsti per i nuovi edifici dai regolamenti di attuazione di cui all’articolo 4, comma 1 del d.lgs.192/2005; l) le classi energetiche in cui l’edificio ricade in rapporto al sistema di classificazione definito dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005, al fine di valutare la prestazione energetica dello stesso; m) il contributo delle fonti rinnovabili alla copertura del fabbisogno di energia primaria, ove presenti; n) l’indicazione degli interventi più significativi ed economicamente convenienti che consentirebbero il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, con una loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici, unitamente ad una stima dei possibili passaggi di classe a seguito della loro realizzazione; o) i dati utilizzati per il calcolo degli indici di prestazione energetica; p) il metodo di reperimento dei dati di cui alla lettera o) con l’indicazione del soggetto che li ha prodotti; q) l’indicazione delle metodologie di calcolo adottate nel rispetto delle norme vigenti; r) l’indicazione dello strumento di calcolo informatico eventualmente utilizzato, e della relativa garanzia di conformità di tale strumento alle metodologie di cui alla lettera q), conformemente a quanto prescritto dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005.
2. L’attestato di certificazione energetica descrive altresì: a) le caratteristiche dell’involucro edilizio dell’edificio; b) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione invernale; c) le caratteristiche del sistema edificio ed impianto per la climatizzazione estiva; d) le caratteristiche dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria; e) le caratteristiche dell’impianto di illuminazione artificiale; f) i sistemi e le dotazioni impiantistiche per la gestione, l’automazione ed il controllo degli edifici; g) gli altri dispositivi presenti nell’edificio e gli usi energetici previsti per il medesimo.
3. L’attestato di certificazione energetica è predisposto in conformità ad apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente.


     

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 3 - Edifici esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 4 - Edifici per i quali l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 5 - Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 6 - Contenuti dell’attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 7 - Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 8 - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 9 - Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 10 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 11 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 12 - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)
Articolo 13 - Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 14 - Pubblicità dei dati del sistema informativo sull’efficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 15 - Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 16 - Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 17 - Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 18 - Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 19 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 20 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 21 - Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 22 - Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 23 - Disposizioni finali
Articolo 24 - Disposizioni transitorie per l’individuazione dei soggetti certificatori
Articolo 25 - Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici
Articolo 26 - Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell’organizzazione del sistema informativo sull’efficienza energetica
Articolo 27 - Entrata in vigore