Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 17
Articolo 17
Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sullefficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Capo II - Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
1. I soggetti certificatori accedono al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per redigere o aggiornare gli attestati di certificazione energetica secondo le procedure informatiche appositamente predisposte.
2. L’accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1 è assicurato attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso prevista dalla l.r.1/2004. 3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione stipula o aggiorna apposite convenzioni con gli ordini o collegi professionali a cui appartengono i soggetti certificatori.
4. La Regione assicura l’accesso ai soggetti certificatori che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1, secondo modalità che assicurino: a) l’identificazione dei soggetti certificatori; b) l’individuazione del titolo di abilitazione allo svolgimento dell’attività di certificazione energetica di ciascuno dei soggetti certificatori; c) la dotazione dei dispositivi elettronici necessari ai soggetti certificatori per l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica e per la firma elettronica.
5. Le modalità di accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica sono definite ed aggiornate periodicamente con decreto del dirigente della struttura regionale competente alla gestione del sistema medesimo.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 3 - Edifici esclusi dallambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 4 - Edifici per i quali lattestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 5 - Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 6 - Contenuti dellattestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 7 - Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 8 - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 9 - Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 10 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 11 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 12 - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)
Articolo 13 - Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sullefficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 14 - Pubblicità dei dati del sistema informativo sullefficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 15 - Accesso pubblico al sistema informativo regionale sullefficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 16 - Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 17 - Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sullefficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 18 - Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per laccesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 19 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 20 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 21 - Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 22 - Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sullefficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 23 - Disposizioni finali
Articolo 24 - Disposizioni transitorie per lindividuazione dei soggetti certificatori
Articolo 25 - Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici
Articolo 26 - Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dellorganizzazione del sistema informativo sullefficienza energetica
Articolo 27 - Entrata in vigore