Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 17
Articolo 22
Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sullefficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Capo II - Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica
Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
1. Nel caso in cui l’attestato di certificazione energetica sia relativo ad impianti o edifici produttivi, detto attestato è trasmesso attraverso la rete regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), secondo le modalità indicate all’articolo 37 della l.r.40/2009 e relativi atti attuativi.
Altri Articoli del provvedimento
PreamboloArticolo 1 - Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 3 - Edifici esclusi dallambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 4 - Edifici per i quali lattestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 5 - Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 6 - Contenuti dellattestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 7 - Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 8 - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 9 - Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 10 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 11 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 12 - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)
Articolo 13 - Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sullefficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 14 - Pubblicità dei dati del sistema informativo sullefficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 15 - Accesso pubblico al sistema informativo regionale sullefficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 16 - Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 17 - Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sullefficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 18 - Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per laccesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 19 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 20 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 21 - Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 22 - Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sullefficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 23 - Disposizioni finali
Articolo 24 - Disposizioni transitorie per lindividuazione dei soggetti certificatori
Articolo 25 - Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici
Articolo 26 - Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dellorganizzazione del sistema informativo sullefficienza energetica
Articolo 27 - Entrata in vigore