Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 17

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.

Articolo 2

Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

Capo I - Disposizioni generali

Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) per categorie di edifici, le categorie indicate all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n.10), individuate in base alla loro destinazione d’uso; b) per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi così definiti dall’articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005; c) per classe energetica, l’intervallo convenzionale, delimitato da soglie di riferimento, all’interno del quale si colloca la prestazione energetica dell’edificio, volto a rappresentarla in modo sintetico. La classe energetica è riferita ad un particolare uso energetico quale, ad esempio, la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione, l’illuminazione e la produzione di energia da fonte rinnovabile dell’edificio oppure è riferita alla prestazione energetica globale dell’edificio, quale, ad esempio, la classe energetica globale.
2. Per le definizioni non indicate al comma 1, si fa riferimento a quelle di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva 2002/1991/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), nonché alle definizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 4, comma 1 e nel decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del d.lgs 192/2005.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 3 - Edifici esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 4 - Edifici per i quali l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 5 - Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 6 - Contenuti dell’attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 7 - Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 8 - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 9 - Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 10 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 11 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 12 - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)
Articolo 13 - Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 14 - Pubblicità dei dati del sistema informativo sull’efficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 15 - Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 16 - Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 17 - Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 18 - Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 19 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 20 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 21 - Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 22 - Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 23 - Disposizioni finali
Articolo 24 - Disposizioni transitorie per l’individuazione dei soggetti certificatori
Articolo 25 - Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici
Articolo 26 - Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell’organizzazione del sistema informativo sull’efficienza energetica
Articolo 27 - Entrata in vigore