Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 25/2/2010 n. 17

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di certificazione energetica.

Articolo 13

Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

Capo II - Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica

Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)

1. Entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT) del presente regolamento, la Giunta regionale disciplina con atti deliberativi le forme organizzative ed il funzionamento del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica di cui all’articolo 23 ter della l.r.39/2005.
2. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica è gestito dalla struttura regionale competente in materia di efficienza energetica in edilizia, in raccordo con il sistema informativo regionale (SIR), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n.54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
3. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica assicura la gestione e l’interazione dei dati tra comuni, province e Regione, come supporto all’esercizio delle rispettive competenze in materia di efficienza energetica in edilizia.
4. Il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica comprende l’archivio informatico degli attestati di certificazione e il catasto regionale degli impianti di climatizzazione, con modalità che ne consentano la conservazione e la fruibilità nel tempo.
5. Nell’archivio informatico degli attestati di certificazione confluiscono direttamente gli attestati di certificazione energetica e i loro aggiornamenti, trasmessi dai soggetti certificatori. 6. Nel catasto regionale degli impianti di climatizzazione confluiscono: a) i dati relativi all’attività di controllo sugli impianti di climatizzazione esercitata ai sensi degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005 di cui fanno parte i rapporti di controllo previsti all’articolo 7 del d.lgs. 192/2005, redatti dagli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti di climatizzazione ed i rapporti di ispezione, compilati dagli ispettori tecnici incaricati dall’ente competente al controllo degli impianti di climatizzazione, di cui all’articolo 9 del d.lgs. 192/2005; b) i dati trasmessi dai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici di cui al comma 8 del presente articolo; c) gli elementi descrittivi degli impianti di climatizzazione degli edifici non desumibili dalle informazioni già in possesso del sistema informativo regionale.
7. I dati di cui al comma 6, lettera a) sono trasmessi dagli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Detti enti collaborano con la struttura regionale competente alla gestione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, ai fini della definizione delle modalità per la continua trasmissione al sistema informativo dei dati di cui al comma 6, lettera a).
8. La struttura regionale competente individua idonee modalità informatiche con le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici provvedono a comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno le informazioni relative all’ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti termici degli edifici riforniti nell’anno precedente agli enti competenti al controllo sugli impianti di climatizzazione. Dette modalità informatiche consentono la trasmissione immediata al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica dei dati.
9. La struttura regionale competente può comunicare ai comuni la necessità dell’acquisizione degli elementi descrittivi essenziali degli impianti di climatizzazione degli edifici di cui al comma 6, lettera c), non desumibili dalle informazioni comunicate al SIR ai sensi del comma 6 lettere a) e b).
10. Qualora i comuni siano in possesso dei dati di cui al comma 9 li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.
11. Qualora i comuni non siano in possesso dei dati di cui al comma 9, essi provvedono ad acquisirli dai proprietari, dai conduttori o dagli amministratori dei condomini e li trasmettono attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica.

Altri Articoli del provvedimento

Preambolo
Articolo 1 - Oggetto (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 2 - Definizioni (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 3 - Edifici esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 4 - Edifici per i quali l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 5 - Soggetti certificatori (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 6 - Contenuti dell’attestato di certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 7 - Targa energetica (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 8 - Metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici ai fini della certificazione energetica (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 9 - Classificazione energetica degli edifici (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 10 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione o degli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 11 - Modalità per la certificazione energetica degli edifici esistenti (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 12 - Vigilanza e verifiche sugli attestati di certificazione energetica (articolo 3 ter e articolo 23 sexies 39/2005)
Articolo 13 - Modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 14 - Pubblicità dei dati del sistema informativo sull’efficienza energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 15 - Accesso pubblico al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 16 - Accesso al sistema informativo regionale per lo svolgimento di pubbliche funzioni (articolo 23 ter e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 17 - Accesso dei soggetti certificatori al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica per la redazione degli attestati di certificazione energetica (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 18 - Rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo (articolo 23 quater e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 19 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica attraverso procedure informatizzate in caso di titoli abilitativi edilizi (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 20 - Modalità di trasmissione degli attestati di certificazione energetica per i trasferimenti a titolo oneroso o per i contratti di locazione (articolo 23 bis e articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 21 - Modalità di trasmissione degli attestati per le certificazioni energetiche volontarie (articolo 23 sexies della l.r.39/2005)
Articolo 22 - Modalità di raccordo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica con la banca dati regionale SUAP (articolo 23 bis della l.r.39/2005)
Articolo 23 - Disposizioni finali
Articolo 24 - Disposizioni transitorie per l’individuazione dei soggetti certificatori
Articolo 25 - Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati di impianti e di edifici
Articolo 26 - Disposizioni transitorie per la presentazione della certificazione energetica in attesa dell’organizzazione del sistema informativo sull’efficienza energetica
Articolo 27 - Entrata in vigore