Legge Regionale Toscana 28/9/2012 n. 52
Articolo 8
Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 28/2005
Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 28/2005
1. L’articolo 15 della l.r. 28/2005 è sostituito dal
seguente:
“Art. 15
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute
nel presente capo si intendono:
a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome
e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali,
o ad altri utilizzatori in grande;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome e per
conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa
o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al
consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di
prova e simili e le aree di esposizione della merce, se
accessibili alla clientela. Non costituisce superficie
di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area
scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di
vendita non superiore a 300 metri quadrati;
e) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi
superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:
1) 1.500 metri quadrati;
2) 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, inseriti
nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-
Prato e Livorno-Pisa, come individuati nell’allegato A.
f) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi
superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla
lettera e) e fino al limite stabilito dal piano di indirizzo
territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005,
anche in misura differenziata in ragione delle diverse
caratteristiche territoriali;
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio
gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro
commerciale si intende quella risultante dalla somma
delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al
dettaglio in esso presenti;
h) per outlet:
1) gli esercizi adiacenti ai locali di produzione nei
quali imprese industriali vendono direttamente in maniera esclusiva beni di produzione propria, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, lettera g);
2) gli esercizi nei quali produttori titolari del
marchio o imprese commerciali vendono al dettaglio
merci non alimentari, che siano state prodotte almeno
trecentosessantacinque giorni prima dell’inizio della
vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa
alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino,
prototipi o che presentino lievi difetti non occulti di
produzione.
i) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati
alla produzione da vendere nella stessa confezione
originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti,
cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e
simili.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 28/2005Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 9 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 18 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Inserimento dellarticolo 18 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 17 - Inserimento dellarticolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 18 - Inserimento dellarticolo 18 octies nella l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dellarticolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Inserimento dellarticolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 21 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 23 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Abrogazione dellarticolo 27 della l.r. 28/200
Articolo 27 - Abrogazione dellarticolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 30 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 38 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 40 bis della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 42 bis della l.r. 28/200
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Sostituzione dellarticolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dellarticolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Sostituzione dellarticolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 61della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dellarticolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 69 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 72 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 79 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Sostituzione dellarticolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 92 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Sostituzione dellarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Inserimento dellarticolo 103 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Inserimento dellallegato A nella l.r. 28/2005
Articolo 60 - Inserimento dellarticolo 113 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 61 - Inserimento dellarticolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 48 della l.r. 1/2005
Articolo 63 - Inserimento dellallegato A nella l.r. 1/2005
Articolo 64 - Disposizione generale
Articolo 65 - Efficacia delle previsioni di destinazione duso per grandi strutture di vendita
Articolo 66 - Conferenza di pianificazione
Articolo 67 - Ambiti di interesse sovracomunale
Articolo 68 - Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale
Articolo 69 - Nuove previsioni di destinazioni duso per le grandi strutture di vendita
Articolo 70 - Perequazione territoriale
Articolo 71 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -