Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/9/2012 n. 52

Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005

Articolo 69

Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita

Capo III - Norme transitorie per la localizzazione delle grandi strutture di vendita

Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita

1. Fino al recepimento negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla presente legge, l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in loro varianti, è subordinato alla verifica di sostenibilità a livello sovracomunale effettuata secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il comune convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano le strutture tecniche della Regione, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito di interesse sovracomunale di cui all’articolo 67, nonché dei comuni confinanti ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale diverso.
[3. Qualora le nuove previsioni si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, il comune convoca alla conferenza solo la Regione e la provincia.] (1)
4. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni di cui al comma 2, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza, la documentazione tecnica inerente l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in una loro variante, corredato dal rapporto ambientale di cui all’articolo 24 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza).
5. La conferenza di pianificazione ha natura tecnica e verifica la sostenibilità delle previsioni contenute nella proposta di piano strutturale, di regolamento urbanistico o di variante secondo i criteri di cui all’articolo 68 e, in caso di previsioni comportanti nuova edificazione, verifica l’indisponibilità di patrimonio edilizio esistente da recuperare o riqualificare, compresi i complessi produttivi dismessi. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all’attuazione delle stesse. In particolare, la conferenza può prescrivere disposizioni atte a garantire: a) la qualificazione dell’intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l’identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio; b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;
c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità; d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l’intervento anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell’intorno di riferimento.
6. Nel caso di nuove previsioni che si sostanzino in interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da quelle di cui al comma 1, la conferenza valuta la necessità di applicare la perequazione territoriale di cui all’articolo 70. Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 2.
7. Le misure di mitigazione e compensazione e le prescrizioni di cui al comma 5 sono recepite nella disciplina dello strumento o atto in corso di formazione o nella relativa variante. Il mancato o parziale recepimento può essere oggetto, su richiesta della Regione, di pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale di cui all’articolo 24 della l.r. 1/2005.
8. La conferenza di cui al commi 2 e 3, decide a maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.
9. La verifica di non sostenibilità rende improcedibile la variante o la parte di piano strutturale o di regolamento urbanistico interessata. La verifica di sostenibilità consente la prosecuzione del procedimento in conformità alla normativa vigente.
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(1) Comma abrogato dall'art. 23, LR 5/4/2013, n. 13.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 28/2005
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Inserimento dell’articolo 18 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 16 - Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 17 - Inserimento dell’articolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 18 - Inserimento dell’articolo 18 octies nella l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Inserimento dell’articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 23 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 28/200
Articolo 27 - Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 40 bis della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 42 bis della l.r. 28/200
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Sostituzione dell’articolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 61della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Modifiche all’articolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Modifiche all’articolo 69 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 72 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche all’articolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 79 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 92 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Inserimento dell’allegato A nella l.r. 28/2005
Articolo 60 - Inserimento dell’articolo 113 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 61 - Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 62 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005
Articolo 63 - Inserimento dell’allegato A nella l.r. 1/2005
Articolo 64 - Disposizione generale
Articolo 65 - Efficacia delle previsioni di destinazione d’uso per grandi strutture di vendita
Articolo 66 - Conferenza di pianificazione
Articolo 67 - Ambiti di interesse sovracomunale
Articolo 68 - Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale
Articolo 69 - Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita
Articolo 70 - Perequazione territoriale
Articolo 71 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -