Legge Regionale Toscana 28/9/2012 n. 52
Articolo 69
Nuove previsioni di destinazioni duso per le grandi strutture di vendita
Capo III - Norme transitorie per la localizzazione delle grandi strutture di vendita
Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita
1. Fino al recepimento negli strumenti della
pianificazione territoriale e negli atti di governo del
territorio delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma
4, lettera e), della l.r. 1/2005, come modificato dalla
presente legge, l’inserimento di nuove destinazioni d’uso
per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel
regolamento urbanistico o in loro varianti, è subordinato
alla verifica di sostenibilità a livello sovracomunale
effettuata secondo le procedure di cui al presente
articolo.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, il comune
convoca la conferenza di pianificazione cui partecipano
le strutture tecniche della Regione, delle province e dei
comuni ricadenti nell’ambito di interesse sovracomunale
di cui all’articolo 67, nonché dei comuni confinanti
ricadenti in un ambito d’interesse sovracomunale
diverso.
[3. Qualora le nuove previsioni si sostanzino in
interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse
da quelle di cui al comma 1, il comune convoca alla
conferenza solo la Regione e la provincia.] (1)
4. Il comune trasmette alla Regione, alle province e ai comuni di cui al comma 2, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza, la
documentazione tecnica inerente l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita nel piano strutturale, nel regolamento urbanistico o in una loro variante, corredato dal rapporto ambientale di cui all’articolo 24 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.
10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di
valutazione di incidenza).
5. La conferenza di pianificazione ha natura tecnica
e verifica la sostenibilità delle previsioni contenute nella
proposta di piano strutturale, di regolamento urbanistico
o di variante secondo i criteri di cui all’articolo 68 e,
in caso di previsioni comportanti nuova edificazione,
verifica l’indisponibilità di patrimonio edilizio esistente
da recuperare o riqualificare, compresi i complessi
produttivi dismessi. La conferenza stabilisce altresì eventuali misure di mitigazione e compensazione delle previsioni in relazione ai possibili impatti connessi all’attuazione delle stesse. In particolare, la conferenza può prescrivere disposizioni atte a garantire: a) la qualificazione dell’intervento nel contesto territoriale e paesaggistico attraverso l’identificazione, la salvaguardia e, ove necessario, la ricostituzione degli elementi di qualità del paesaggio; b) soluzioni che tengano conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso luoghi simbolici, punti di belvedere e percorsi di fruizione panoramici, centri e nuclei storici;
c) soluzioni che rispettino le caratteristiche morfologiche del suolo, il disegno e gli elementi strutturali della tessitura storica e agraria, nonché la continuità ecologica delle reti di naturalità; d) soluzioni innovative, attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzate al minor consumo di suolo e a qualificare l’intervento anche dal punto di vista percettivo in rapporto al suo contesto paesaggistico tenuto conto degli assetti plano-altimetrici dell’intorno di riferimento.
6. Nel caso di nuove previsioni che si sostanzino in
interventi sul patrimonio edilizio esistente diverse da
quelle di cui al comma 1, la conferenza valuta la necessità di applicare la perequazione territoriale di cui all’articolo 70. Qualora tali condizioni sussistano il comune convoca alla conferenza anche i comuni di cui al comma 2.
7. Le misure di mitigazione e compensazione e
le prescrizioni di cui al comma 5 sono recepite nella
disciplina dello strumento o atto in corso di formazione o nella relativa variante. Il mancato o parziale recepimento può essere oggetto, su richiesta della Regione, di pronuncia della conferenza paritetica interistituzionale di cui all’articolo 24 della l.r. 1/2005.
8. La conferenza di cui al commi 2 e 3, decide a
maggioranza dei presenti entro il termine di sessanta
giorni dallo svolgimento della prima riunione. Si intende
favorevolmente espresso il voto delle amministrazioni
assenti nella seduta conclusiva in cui viene approvato
il verbale della conferenza. Il parere di non sostenibilità espresso dalla Regione è vincolante.
9. La verifica di non sostenibilità rende improcedibile la variante o la parte di piano strutturale o di regolamento urbanistico interessata. La verifica di sostenibilità consente la prosecuzione del procedimento in conformità alla normativa vigente.
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(1) Comma abrogato dall'art. 23, LR 5/4/2013, n. 13.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 28/2005Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 9 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 18 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Inserimento dellarticolo 18 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 17 - Inserimento dellarticolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 18 - Inserimento dellarticolo 18 octies nella l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dellarticolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Inserimento dellarticolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 21 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 23 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Abrogazione dellarticolo 27 della l.r. 28/200
Articolo 27 - Abrogazione dellarticolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 30 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 38 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 40 bis della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 42 bis della l.r. 28/200
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Sostituzione dellarticolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dellarticolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Sostituzione dellarticolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 61della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dellarticolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 69 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 72 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 79 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Sostituzione dellarticolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 92 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Sostituzione dellarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Inserimento dellarticolo 103 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Inserimento dellallegato A nella l.r. 28/2005
Articolo 60 - Inserimento dellarticolo 113 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 61 - Inserimento dellarticolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 48 della l.r. 1/2005
Articolo 63 - Inserimento dellallegato A nella l.r. 1/2005
Articolo 64 - Disposizione generale
Articolo 65 - Efficacia delle previsioni di destinazione duso per grandi strutture di vendita
Articolo 66 - Conferenza di pianificazione
Articolo 67 - Ambiti di interesse sovracomunale
Articolo 68 - Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale
Articolo 69 - Nuove previsioni di destinazioni duso per le grandi strutture di vendita
Articolo 70 - Perequazione territoriale
Articolo 71 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -