Legge Regionale Toscana 28/9/2012 n. 52
Articolo 17
Inserimento dellarticolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Inserimento dell’articolo 18 septies nella l.r. 28/2005
1. Dopo l’articolo 18 sexies della l.r. 28/2055è inserito il seguente:
“Art.18 septies
Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita
1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di
vendita sono i seguenti:
a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di
vendita:
1) dotazione di una classificazione energetica, di
cui al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;
2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto
dei livelli minimi prestazionali indicati all’articolo
1, comma 1, lettera c), e all’allegato 3, comma 2, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione
della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE) fermo restando quanto prescritto nello stesso allegato 3, comma 5, aumentati del 10 per cento qualora l’attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all’allegato 4 della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 (Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell‘aria - Revoca D.G.R.
27/2006, 337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003);
3) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all’interno o nelle relative pertinenze dell’attività commerciale tale da garantire il rispetto di quanto previsto per gli edifici di cui all’allegato 3, comma 3, lettera c), del d.lgs. 28/2011, aumentati del 5 per cento qualora l’attività commerciale insista su uno dei comuni di cui all’allegato 4 della del. g.r. 1025/2010;
4) collaborazione con associazioni di volontariato
sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e
ridistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti e comunque non scaduti;
5) attivazione di specifici programmi per la limitazione
della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi
monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti
a mezzo erogatori alla spina, l’uso di sistemi di riuso per
imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed
altre modalità proposte dal richiedente;
6) realizzazione di apposite aree dei servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall’esercizio;
7) rispetto dei piani comunali del colore e delle
insegne;
8) attivazione di un sistema di gestione dei
rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), limitatamente agli esercizi che commerciano
prevalentemente tali prodotti.
9) sottoscrizione dell’impegno a realizzare accordi
sindacali di secondo livello finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale. b) elementi obbligatori, aggiuntivi a quelli di cui alla lettera a), per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati:
1) dotazione di un’area adibita esclusivamente
al lavaggio dei mezzi commerciali dotata di tutti gli
accorgimenti e attrezzature necessarie al fine di evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo, qualora tale lavaggio avvenga all’interno della struttura commerciale o nelle relative pertinenze;
2) protezione dei bersagli più esposti all’inquinamento
da polveri attraverso fasce verdi di protezione
adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti
inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da
realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 (Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell’aria nell’ambiente esterno) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183);
3) valutazione degli effetti acustici cumulativi
all’interno della struttura ed all’esterno, con riferimento
ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi
e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995,
n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), dal
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione
della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
4) progetto per la raccolta delle acque piovane
attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di
dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali
l’annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di
riuso per la quale non sia richiesta l’acqua potabile;
5) adeguate dotazione di parcheggi per biciclette ed
auto elettriche e implementazione di punti di ricarica;
6) raccolta di almeno il 50 per cento delle acque
meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili
dell’area e loro riutilizzo per tutti gli usi assentibili;
7) esistenza di servizi di trasporto pubblico per il
collegamento dell’area dove è insediata la struttura, in
relazione agli orari di attività della stessa. Il servizio di
trasporto può essere assicurato, in tutto o in parte, da
soggetti privati, purché risulti coerente con il sistema dei servizi e delle tariffe di trasporto pubblico;
8) nel caso in cui l’area di insediamento della struttura
non disponga delle infrastrutture previste dallo strumento
urbanistico, esistenza di apposita convenzione sottoscritta
dal comune e dal richiedente, per la realizzazione delle
infrastrutture stesse, contenente la subordinazione
dell’avvio dell’attività alla piena funzionalità delle
infrastrutture.
9) realizzazione di spazi per l’accoglienza del cliente,
ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo;
10) realizzazione di spazi destinati ai bambini, gestiti
da apposito personale, attrezzati anche per l’igiene e la cura degli stessi.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, non si applicano agli ampliamenti della superficie di vendita inferiore al 20 per cento.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 28/2005Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 9 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 18 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Inserimento dellarticolo 18 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 17 - Inserimento dellarticolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 18 - Inserimento dellarticolo 18 octies nella l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dellarticolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Inserimento dellarticolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 21 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 23 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Abrogazione dellarticolo 27 della l.r. 28/200
Articolo 27 - Abrogazione dellarticolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 30 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 38 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 40 bis della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 42 bis della l.r. 28/200
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Sostituzione dellarticolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dellarticolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Sostituzione dellarticolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 61della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dellarticolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 69 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 72 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 79 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Sostituzione dellarticolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 92 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Sostituzione dellarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Inserimento dellarticolo 103 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Inserimento dellallegato A nella l.r. 28/2005
Articolo 60 - Inserimento dellarticolo 113 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 61 - Inserimento dellarticolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 48 della l.r. 1/2005
Articolo 63 - Inserimento dellallegato A nella l.r. 1/2005
Articolo 64 - Disposizione generale
Articolo 65 - Efficacia delle previsioni di destinazione duso per grandi strutture di vendita
Articolo 66 - Conferenza di pianificazione
Articolo 67 - Ambiti di interesse sovracomunale
Articolo 68 - Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale
Articolo 69 - Nuove previsioni di destinazioni duso per le grandi strutture di vendita
Articolo 70 - Perequazione territoriale
Articolo 71 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -