Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/9/2012 n. 52

Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005

Articolo 16

Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005

Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 18 quinquies della l.r. 28/2005,è inserito il seguente:
“Art. 18 sexies
Conferenza dei servizi per l’esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. La domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18, è esaminata da una conferenza dei servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune.
2. Alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal comune, maggiormente rappresentative in relazione all’ambito interessato dall’insediamento.
3. Il comune convoca a partecipare alla conferenza dei servizi i soggetti di cui ai commi 1 e 2 ed il richiedente, con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della riunione, indicando contestualmente le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione relativa.
4. La conferenza dei servizi deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 18 quinquies, comma 7.
5. La conferenza dei servizi, verificati gli esiti delle rispettive istruttorie, decide in base al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 3 e in conformità alla conferenza di pianificazione di cui all’articolo 66 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005).
6. Le deliberazioni della conferenza dei servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.
Per le strutture con una superficie di vendita maggiore di 5.000 metri quadrati, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione.
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione con diritto di voto di cui al comma 1, la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza dei servizi, a meno che la stessa non faccia pervenire all’amministrazione comunale convocante il proprio motivato dissenso, entro la data di svolgimento della conferenza.
8. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza dei servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.
9. In caso di parere positivo della conferenza dei servizi, il SUAP provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dallo svolgimento della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il SUAP provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza dei servizi, il SUAP non abbia provveduto al rilascio dell’autorizzazione.
10. La conferenza dei servizi può subordinare il rilascio dell’autorizzazione o l’avvio dell’attività al previo accoglimento di prescrizioni imposte in relazione alle specifiche esigenze emerse nel corso dell’istruttoria.
11. Della riunione della conferenza è redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto. Dell’esito della conferenza è fatta menzione nell’autorizzazione rilasciata dal SUAP.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 28/2005
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Inserimento dell’articolo 18 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 16 - Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 17 - Inserimento dell’articolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 18 - Inserimento dell’articolo 18 octies nella l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Inserimento dell’articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 23 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 28/200
Articolo 27 - Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 40 bis della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 42 bis della l.r. 28/200
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Sostituzione dell’articolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 61della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Modifiche all’articolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Modifiche all’articolo 69 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 72 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche all’articolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 79 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 92 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Inserimento dell’allegato A nella l.r. 28/2005
Articolo 60 - Inserimento dell’articolo 113 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 61 - Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 62 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005
Articolo 63 - Inserimento dell’allegato A nella l.r. 1/2005
Articolo 64 - Disposizione generale
Articolo 65 - Efficacia delle previsioni di destinazione d’uso per grandi strutture di vendita
Articolo 66 - Conferenza di pianificazione
Articolo 67 - Ambiti di interesse sovracomunale
Articolo 68 - Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale
Articolo 69 - Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita
Articolo 70 - Perequazione territoriale
Articolo 71 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -