Legge Regionale Toscana 28/9/2012 n. 52
Articolo 20
Inserimento dellarticolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Inserimento dell’articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
1. Dopo l’articolo 19 quater della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:
“Art. 19 quinquies
Strutture di vendita in forma aggregata
1. Sono strutture di vendita in forma aggregata:
a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro,
anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca
inferiore a 120 metri lineari;
b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una
grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate
a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande
struttura di vendita;
c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro,
anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca
inferiore a 120 metri lineari;
d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c)
poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri
lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra
loro.
2. Le strutture di vendita in forma aggregata
mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono
costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate
da viabilità privata o pubblica e se sono insediate sul
territorio di comuni diversi.
3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al
comma 1, è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l’intera superficie coperta
lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita
sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la
distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli
edifici destinate alla funzione commerciale.
4. La superficie di vendita delle strutture in forma
aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.
5. In relazione all’insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi.
Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare
e quelle già presenti determini il configurarsi di una
struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma
1, in relazione alla superficie di vendita complessiva
calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le
disposizioni da applicare alla fattispecie.
6. Il presente articolo non si applica:
a) alle domande di autorizzazione per l’apertura o
l’ampliamento di strutture di vendita da attivare in edifici
che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi
dell’articolo 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazione
commerciale, tale da consentire l’insediamento senza
variazione di destinazione d’uso o per le quali, a tale
data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio;
b) salvo diversa disposizione comunale, alle
domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r.
1/2005;
c) in caso di apertura o ampliamento di strutture di vendita, agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 ma entro il 20 aprile 2010, e per i quali viene confermata la distanza reciproca lineare inferiore a 60 metri.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 3 della l.r. 28/2005Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 9 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 11 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 12 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dellarticolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dellarticolo 15 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dellarticolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dellarticolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dellarticolo 18 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Inserimento dellarticolo 18 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 15 - Inserimento dellarticolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 16 - Inserimento dellarticolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 17 - Inserimento dellarticolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 18 - Inserimento dellarticolo 18 octies nella l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dellarticolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Inserimento dellarticolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 21 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 23 - Sostituzione dellarticolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Modifiche allarticolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dellarticolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Abrogazione dellarticolo 27 della l.r. 28/200
Articolo 27 - Abrogazione dellarticolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Modifiche allarticolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 30 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Modifiche allarticolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche allarticolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche allarticolo 38 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche allarticolo 40 bis della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche allarticolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche allarticolo 42 bis della l.r. 28/200
Articolo 36 - Modifiche allarticolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Sostituzione dellarticolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche allarticolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dellarticolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Sostituzione dellarticolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Sostituzione dellarticolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche allarticolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche allarticolo 61della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dellarticolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Modifiche allarticolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Modifiche allarticolo 69 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Modifiche allarticolo 72 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche allarticolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche allarticolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Modifiche allarticolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Modifiche allarticolo 79 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche allarticolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Sostituzione dellarticolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche allarticolo 92 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Sostituzione dellarticolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Inserimento dellarticolo 103 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche allarticolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Inserimento dellallegato A nella l.r. 28/2005
Articolo 60 - Inserimento dellarticolo 113 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 61 - Inserimento dellarticolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 62 - Modifiche allarticolo 48 della l.r. 1/2005
Articolo 63 - Inserimento dellallegato A nella l.r. 1/2005
Articolo 64 - Disposizione generale
Articolo 65 - Efficacia delle previsioni di destinazione duso per grandi strutture di vendita
Articolo 66 - Conferenza di pianificazione
Articolo 67 - Ambiti di interesse sovracomunale
Articolo 68 - Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale
Articolo 69 - Nuove previsioni di destinazioni duso per le grandi strutture di vendita
Articolo 70 - Perequazione territoriale
Articolo 71 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -