Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/9/2012 n. 52

Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005

Articolo 20

Inserimento dell’articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005

Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Inserimento dell’articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005

1. Dopo l’articolo 19 quater della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:
“Art. 19 quinquies Strutture di vendita in forma aggregata
1. Sono strutture di vendita in forma aggregata: a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro,
anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita;
c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari;
d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro.
2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carattere dimensionale unitario anche se sono costituite da più unità immobiliari, se sono attraversate da viabilità privata o pubblica e se sono insediate sul territorio di comuni diversi.
3. La distanza tra le strutture di vendita di cui al comma 1, è calcolata dalle pareti esterne degli edifici più vicine tra loro, che perimetrano l’intera superficie coperta lorda di ciascun edificio. Qualora la struttura di vendita sia inserita in un edificio destinato a varie funzioni, la distanza di cui al comma 1 si misura tra le parti degli edifici destinate alla funzione commerciale.
4. La superficie di vendita delle strutture in forma aggregata è determinata dalla somma delle superfici di vendita di tutte le strutture, esistenti e da autorizzare, che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1.
5. In relazione all’insediamento di nuove strutture di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisca in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi. Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispecie.
6. Il presente articolo non si applica:
a) alle domande di autorizzazione per l’apertura o l’ampliamento di strutture di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi dell’articolo 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazione commerciale, tale da consentire l’insediamento senza variazione di destinazione d’uso o per le quali, a tale data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio;
b) salvo diversa disposizione comunale, alle
domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005;
c) in caso di apertura o ampliamento di strutture di vendita, agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 ma entro il 20 aprile 2010, e per i quali viene confermata la distanza reciproca lineare inferiore a 60 metri.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 28/2005
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Inserimento dell’articolo 18 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 16 - Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 17 - Inserimento dell’articolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 18 - Inserimento dell’articolo 18 octies nella l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Inserimento dell’articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 23 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 28/200
Articolo 27 - Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 40 bis della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 42 bis della l.r. 28/200
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Sostituzione dell’articolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 61della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Modifiche all’articolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Modifiche all’articolo 69 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 72 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche all’articolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 79 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 92 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Inserimento dell’allegato A nella l.r. 28/2005
Articolo 60 - Inserimento dell’articolo 113 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 61 - Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 62 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005
Articolo 63 - Inserimento dell’allegato A nella l.r. 1/2005
Articolo 64 - Disposizione generale
Articolo 65 - Efficacia delle previsioni di destinazione d’uso per grandi strutture di vendita
Articolo 66 - Conferenza di pianificazione
Articolo 67 - Ambiti di interesse sovracomunale
Articolo 68 - Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale
Articolo 69 - Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita
Articolo 70 - Perequazione territoriale
Articolo 71 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -