Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 28/9/2012 n. 52

Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005

Articolo 56

Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 28/2005

Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 28/2005

1. L’articolo 102 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 102
Sanzioni per l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio
1. Chiunque esercita l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio o alla cessazione dell’attività.
2. L’utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all’articolo 19-ter, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui all’articolo 19-quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. In caso di reiterazione, l’attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.
4. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, XI e XII, nonché di quelle contenute nel regolamento di cui all’articolo 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del d.l. 223/2006, come convertito dalla l. 248/2006 e di cui all’articolo 18 bis, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
6. Qualora venga rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per la validità del titolo abilitativo e per l’esercizio dell’attività, è disposta la sospensione dell’attività stessa, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.
7. Qualora, relativamente alle grandi strutture di vendita, venga rilevata la mancanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 18 septies, nonché la violazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, degli accordi sindacali territoriali, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della normativa in materia di pari opportunità, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un congruo termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione l’articolo 106, comma 1, lettera d).
8. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VIII, IX, X, fatto salvo quanto previsto al comma 5, XI e XII, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.
9. Nel caso di violazione dell’obbligo di chiusura domenicale o festiva degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, reiterata per almeno due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 2, l’attività è sospesa per un periodo da due a quindici giorni.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 3 della l.r. 28/2005
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 28/2005
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 28/2005
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 28/2005
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2005
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 28/2005
Articolo 7 - Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 28/2005
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 28/2005
Articolo 9 - Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 10 - Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2005
Articolo 11 - Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 28/2005
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 28/2005
Articolo 13 - Inserimento dell’articolo 18 ter nella l.r. 28/2005
Articolo 14 - Inserimento dell’articolo 18 quater nella l.r. 28/2005
Articolo 15 - Inserimento dell’articolo 18 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 16 - Inserimento dell’articolo 18 sexies nella l.r. 28/2005
Articolo 17 - Inserimento dell’articolo 18 septies nella l.r. 28/2005
Articolo 18 - Inserimento dell’articolo 18 octies nella l.r. 28/2005
Articolo 19 - Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 28/2005
Articolo 20 - Inserimento dell’articolo 19 quinquies nella l.r. 28/2005
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 28/2005
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 23 - Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 28/2005
Articolo 24 - Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/2005
Articolo 25 - Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 28/2005
Articolo 26 - Abrogazione dell’articolo 27 della l.r. 28/200
Articolo 27 - Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 28/2005
Articolo 28 - Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/2005
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 30 della l.r. 28/2005
Articolo 30 - Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2005
Articolo 31 - Modifiche all’articolo 35 della l.r. 28/2005
Articolo 32 - Modifiche all’articolo 38 della l.r. 28/2005
Articolo 33 - Modifiche all’articolo 40 bis della l.r. 28/2005
Articolo 34 - Modifiche all’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Articolo 35 - Modifiche all’articolo 42 bis della l.r. 28/200
Articolo 36 - Modifiche all’articolo 43 della l.r. 28/2005
Articolo 37 - Sostituzione dell’articolo 45 della l.r. 28/2005
Articolo 38 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 28/2005
Articolo 39 - Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 28/2005
Articolo 40 - Sostituzione dell’articolo 54 bis della l.r. 28/2005
Articolo 41 - Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 28/2005
Articolo 42 - Modifiche all’articolo 57 della l.r. 28/2005
Articolo 43 - Modifiche all’articolo 61della l.r. 28/2005
Articolo 44 - Sostituzione dell’articolo 63 della l.r. 28/2005
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 66 della l.r. 28/2005
Articolo 46 - Modifiche all’articolo 68 della l.r. 28/2005
Articolo 47 - Modifiche all’articolo 69 della l.r. 28/2005
Articolo 48 - Modifiche all’articolo 72 della l.r. 28/2005
Articolo 49 - Modifiche all’articolo 73 della l.r. 28/2005
Articolo 50 - Modifiche all’articolo 74 della l.r. 28/2005
Articolo 51 - Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28/2005
Articolo 52 - Modifiche all’articolo 79 della l.r. 28/2005
Articolo 53 - Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005
Articolo 54 - Sostituzione dell’articolo 86 della l.r. 28/2005
Articolo 55 - Modifiche all’articolo 92 della l.r. 28/2005
Articolo 56 - Sostituzione dell’articolo 102 della l.r. 28/2005
Articolo 57 - Inserimento dell’articolo 103 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 58 - Modifiche all’articolo 109 della l.r. 28/2005
Articolo 59 - Inserimento dell’allegato A nella l.r. 28/2005
Articolo 60 - Inserimento dell’articolo 113 bis nella l.r. 28/2005
Articolo 61 - Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 1/2005
Articolo 62 - Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005
Articolo 63 - Inserimento dell’allegato A nella l.r. 1/2005
Articolo 64 - Disposizione generale
Articolo 65 - Efficacia delle previsioni di destinazione d’uso per grandi strutture di vendita
Articolo 66 - Conferenza di pianificazione
Articolo 67 - Ambiti di interesse sovracomunale
Articolo 68 - Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale
Articolo 69 - Nuove previsioni di destinazioni d’uso per le grandi strutture di vendita
Articolo 70 - Perequazione territoriale
Articolo 71 - Entrata in vigore
Allegato A -
Allegato B -

Sorry. No data so far.