Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 5
Criteri dei comuni
CAPO II -
Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti
Criteri dei comuni
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 71 della l.r.
14/1999 e successive modifiche, i comuni, nel rispetto degli indirizzi regionali
di cui all’articolo 4, comma 1, della presente legge, determinano i criteri
per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande indicando,
anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio
di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale, e di quelle
relative al trasferimento di sede, ai sensi dell’articolo 11. Nella determinazione
dei criteri i comuni possono utilizzare anche parametri numerici o indici di
servizio.
2. L’eventuale ricorso a parametri numerici o indici di servizio non deve,
comunque, costituire ostacolo alla libera concorrenza tra gli operatori ed alla
diversificazione delle forme e delle modalità dell’offerta sul
territorio, con particolare riferimento all’evoluzione della domanda e
delle esigenze ed abitudini di consumo alimentare extra domestico.
3. In conformità al principio di differenziazione stabilito dall’articolo
118, primo comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 1, dello
Statuto, il Comune di Roma, in considerazione dell’alta rilevanza artistico-
monumentale, del crescente livello dei flussi turistici e delle particolari
caratteristiche demografiche e strutturali, può determinare i criteri
ed utilizzare gli indici o parametri numerici di cui al comma 1 anche in deroga
agli indirizzi regionali, con particolare riferimento alla città storica
così come definita nel proprio piano regolatore urbanistico.
4. I criteri comunali sono soggetti a revisione in base all’evoluzione
del settore, alle esigenze della domanda nonché allo sviluppo e alla
qualificazione del territorio e sono determinati:
a) previa acquisizione del parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
b) sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
provinciale e le organizzazioni dei consumatori. 5. Al parere di cui al comma
4, lettera a) si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 3.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore