Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 13
Affidamento della gestione di reparti
CAPO IV - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Affidamento della gestione di reparti
1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può affidare la gestione
di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, dandone comunicazione
al comune.
2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi
al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi
di lavoro.
3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma
1, risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale
con l’esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso
autonomo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore