Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 23
Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
CAPO V - Sanzioni e disposizioni finali
Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
1. L’articolo 8 della l.r. 33/1999 e successive modifiche è sostituito
dal seguente:
“Art. 8 (Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi)
1. Ai fini della rilevazione, dell’analisi e dello studio delle problematiche
del settore del commercio e dei pubblici esercizi, è istituito l’Osservatorio
regionale per il commercio ed i pubblici esercizi, di seguito denominato Osservatorio,
presso la struttura regionale competente in materia di commercio, il cui dirigente
assume le funzioni di coordinamento.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi ogni cinque
anni, determina la composizione dell’Osservatorio nel numero massimo di
quattordici membri effettivi, assicurando al suo interno la presenza, oltre
che dei dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate, di soggetti
esperti nei settori della distribuzione commerciale, dei pubblici esercizi,
dello sviluppo economico e territoriale, del marketing territoriale, del credito
e giuridico-economico nonché di un rappresentante dell’Associazione
regionale delle autonomie locali del Lazio (ARALL) e di un rappresentante del
Comitato regionale degli utenti e dei consumatori (CRUC).
3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della
Regione. La mancata designazione di uno o più componenti non impedisce
la costituzione dell’Osservatorio, essendo sufficiente, a tale fine, la
presenza del 50 per cento dei componenti stessi.
4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 sono, altresì:
a) definite le modalità di realizzazione di una rete informatica e di
coordinamento operativo tra Regione, comuni e CCIAA;
b) previste eventuali commissioni di lavoro ristrette per lo svolgimento di
specifici compiti;
c) determinate le modalità per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio
di cui all’articolo 9, anche avvalendosi di enti strumentali regionali.
5. Le riunioni dell’Osservatorio sono valide qualunque sia il numero dei
componenti presenti.
6. Agli esperti esterni componenti dell’Osservatorio spettano, per la
partecipazione alle relative riunioni, i compensi determinati ai sensi della
normativa regionale vigente in materia.”.
2. L’articolo 9 della lr. 33/1999 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Attività dell’Osservatorio)
1. L’Osservatorio svolge le seguenti attività:
a) analizza gli effetti delle politiche per il commercio e per i pubblici esercizi
anche in termini occupazionali e assicura il monitoraggio di tali settori rilevando:
1) le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva, suddivisa
per comuni, per ambiti territoriali e per province;
2) le caratteristiche strutturali e tipologiche della rete dei pubblici esercizi
suddivisa per comuni, per ambiti territoriali e per province;
3) la tipologia e le variazioni dei consumi;
4) l’incidenza settoriale sui livelli occupazionali, anche con riferimento
all’evoluzione e trasformazione dei mestieri;
5) l’efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e di quella
dei pubblici esercizi e la loro rispondenza alle richieste dei consumatori;
6) i problemi derivanti dall’applicazione della programmazione commerciale
ed urbanistica nei territori di cui ai numeri 1 e 2; 7) i problemi derivanti
dall’applicazione degli indirizzi regionali e dei piani di sviluppo comunali
per i pubblici esercizi;
8) ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale e dei pubblici
esercizi;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni in materia di commercio
e di pubblici esercizi anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione
all’organizzazione di seminari e convegni;
c) realizza strumenti di informazione periodica anche sotto forma di approfondimenti
monografici su temi di particolare rilevanza per i settori interessati, destinati
alle imprese commerciali e dei pubblici esercizi, nonché alle organizzazioni
imprenditoriali ed agli enti locali.
2. I comuni e le CCIAA, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, lettera
a), raccolgono, organizzano e mettono a disposizione dell’Osservatorio,
senza oneri per la Regione, i dati della propria rete distributiva e dei pubblici
esercizi secondo un flusso informativo continuo, che consenta di conoscere la
situazione medesima in tempo reale.”.
3. L’articolo 10 della lr. 33/1999 è abrogato.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore
