Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 16
Pubblicità dei prezzi
CAPO IV - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Pubblicità dei prezzi
1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi
noti al pubblico con le seguenti modalità:
a) mediante esposizione, all’interno del locale, di apposita tabella in
tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le attività
di ristorazione;
b) mediante esposizione della tabella anche all’esterno del locale o comunque
in maniera tale che sia leggibile dall’esterno dello stesso, limitatamente
alle attività di ristorazione con esclusione della carta dei vini.
2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con formule a prezzo fisso
è vietata l’applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il
coperto, le bevande e quant’altro non sia compreso nell’offerta
al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell’offerta medesima.
3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella
od il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima
dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio
con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile
al pubblico. È inoltre fatto divieto di applicare costi aggiuntivi per
il coperto.
4. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve rendere noti al
pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati,
mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui
i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente
visibile sui prodotti stessi.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore