Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 7
Regolamenti
CAPO II -
Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti
Regolamenti
1. Con regolamento regionale sono dettate, nel rispetto della potestà
normativa dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione
e dell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18
ottobre 2001, n. 3) e sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni
dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni
dei consumatori, disposizioni attuative ed integrative della presente legge,
con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è espressamente
rinviata al regolamento stesso, nonché:
[a) alle indicazioni generali cui devono conformarsi le aziende unità
sanitarie locali nelle attività di controllo nonché gli esercizi
di somministrazione qualora optino per l’adozione del sistema di analisi
dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (hazard analysis and critical
control points); ] (1)
b) ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico; (2)
c) agli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni degli orari di apertura
degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti
congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande;
d) al contenuto essenziale dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione
di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, delle comunicazioni e della dichiarazione
di inizio attività di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, nonché
delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
e) alle modalità di attuazione dei procedimenti di concertazione e di
partecipazione amministrativa ad ogni livello territoriale;
f) alle previsioni di salvaguardia per gli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande, con riferimento alle norme in materia di destinazione d’uso
e ai regolamenti urbanistici ed edilizi, nell’ambito di contesti urbani
di particolare pregio artistico ed architettonico.
2. I comuni, con propri regolamenti, nel rispetto degli istituti di concertazione
e partecipazione amministrativa, disciplinano in particolare:
a) le modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere
le autorizzazioni di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, nonché
le modalità relative al rilascio, alla sospensione ed alla revoca delle
autorizzazioni stesse;
b) le modalità per la comunicazione e per la dichiarazione di inizio
attività di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, nonché per
l’invio delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
c) l’orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli
esercizi di somministrazione e l’orario di apertura dei locali che svolgono
attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione
di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dall’articolo 17;
d) l’utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge attività di
somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente
idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza
senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione dell’inquinamento
acustico, con particolare riferimento ai centri storici.
(1) Lettera abrogata dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.
(2) Lettera sostituita dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore