Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21

Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche

Articolo 7

Regolamenti

CAPO II - Indirizzi ed iniziative della Regione, criteri dei comuni. Regolamenti

Regolamenti

1. Con regolamento regionale sono dettate, nel rispetto della potestà normativa dei comuni, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) e sentiti i rappresentanti regionali delle organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni dei consumatori, disposizioni attuative ed integrative della presente legge, con particolare riguardo agli aspetti la cui disciplina è espressamente rinviata al regolamento stesso, nonché:
[a) alle indicazioni generali cui devono conformarsi le aziende unità sanitarie locali nelle attività di controllo nonché gli esercizi di somministrazione qualora optino per l’adozione del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (hazard analysis and critical control points); ] (1)
b) ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico; (2)
c) agli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni degli orari di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande;
d) al contenuto essenziale dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, delle comunicazioni e della dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, nonché delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
e) alle modalità di attuazione dei procedimenti di concertazione e di partecipazione amministrativa ad ogni livello territoriale;
f) alle previsioni di salvaguardia per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con riferimento alle norme in materia di destinazione d’uso e ai regolamenti urbanistici ed edilizi, nell’ambito di contesti urbani di particolare pregio artistico ed architettonico.
2. I comuni, con propri regolamenti, nel rispetto degli istituti di concertazione e partecipazione amministrativa, disciplinano in particolare:
a) le modalità di presentazione dell’istanza volta ad ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 11, commi da 1 a 8, e 12, nonché le modalità relative al rilascio, alla sospensione ed alla revoca delle autorizzazioni stesse;
b) le modalità per la comunicazione e per la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 11, commi 10 e 12, nonché per l’invio delle comunicazioni di cui agli articoli 13 e 14;
c) l’orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione e l’orario di apertura dei locali che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dall’articolo 17;
d) l’utilizzo, da parte dei locali in cui si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, di più moderni ed ecologicamente idonei strumenti o apparati tecnologici per lo smaltimento dei fumi, di preferenza senza immissione in atmosfera, e per la diminuzione dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici.

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(1) Lettera abrogata dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.
(2) Lettera sostituita dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto e finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore