Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 15
Sospensione e decadenza dellautorizzazione
CAPO IV - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
1. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione sono sospese:
a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni,
in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente
nei programmi predisposti dal comune ai sensi dell’articolo 17, comma
5;
b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni,
in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all’articolo
17, comma 2;
c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in
caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo
16.
2. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
decadono:
a) quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro un
anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa o sospenda l’attività
per un periodo superiore a un anno;
b) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 8;
c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità
alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
d) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali
si esercita l’attività e non venga richiesta, da parte del titolare,
l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei
mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata
istanza;
e) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l’attività
secondo le modalità previste all’articolo 14 e nel termine di cui alla lettera a)
. (1)
3. L’autorizzazione temporanea di cui all’articolo 12 decade nei
casi previsti al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo.
4. La proroga di cui al comma 2, lettere a) e d) non è concessa nel caso
di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria, ovvero del mancato rilascio
delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in
caso di ritardo colpevole nell’avvio o nella conclusione delle opere di
sistemazione edilizia dei locali. (2)
(1) Lettera modificata dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.
(2) Comma modificato dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore