Legge Regionale Lazio 29/11/2006 n. 21
Articolo 17
Orario di apertura e chiusura degli esercizi
CAPO IV - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Orario di apertura e chiusura degli esercizi
1. I comuni, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle
organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale,
nonché delle organizzazioni dei consumatori, determinano l’orario
minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione. (1)
2. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione,
compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita
di beni e servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro
il limite minimo e massimo stabilito dal comune, che può differenziarlo
in ragione delle caratteristiche e specificità delle zone considerate,
nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello relativi
al personale dipendente impiegato, con particolare riguardo alla salvaguardia
del diritto al riposo settimanale contrattualmente sancito. Gli esercizi di
somministrazione possono osservare uno o più riposi settimanali con espressa
indicazione nel cartello di cui al comma 3.
3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare
al comune l’orario adottato e renderlo pubblico con l’esposizione
di un apposito cartello ben visibile.
4. Nell’ambito della fascia oraria prevista dai comuni
i titolari
degli esercizi di somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia
a condizione che l’orario di attività non sia inferiore all’orario
minimo stabilito dal comune. (1)
5. Il comune, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio
ed in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, o con riferimento
ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, previo parere delle
organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali, maggiormente
rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei
consumatori, può predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di
ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione.
Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante esposizione,
con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle attività
di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 6, comma
1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l).
7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali
situati all’interno delle strutture di cui all’articolo 6, comma
1, lettere a), l) ed m) devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle
strutture medesime.
8. Il comune, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle
organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale,
nonché delle organizzazioni dei consumatori e nel rispetto degli indirizzi
definiti dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all’articolo 7,
comma 1, determina, altresì, la durata minima e massima di apertura degli
esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante
congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.
[9. In conformità al principio di differenziazione stabilito dall’articolo
118, primo comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 1, dello
Statuto, il Comune di Roma, nella determinazione degli orari di apertura e chiusura
degli esercizi di somministrazione, può derogare alla fascia oraria di
cui al comma 1.] (2)
(1) Comma modificato dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.
(2) Comma abrogato dall'art. 3, LR 30/10/2008, n. 19.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Indirizzi e iniziative della Regione
Articolo 5 - Criteri dei comuni
Articolo 6 - Attività escluse dai criteri dei comuni
Articolo 7 - Regolamenti
Articolo 8 - Requisiti per lo svolgimento dellattività
Articolo 9 - Corsi di aggiornamento e di riqualificazione
Articolo 10 - Tipologia di esercizi
Articolo 11 - Condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione
Articolo 12 - Autorizzazione temporanea
Articolo 13 - Affidamento della gestione di reparti
Articolo 14 - Subingresso
Articolo 15 - Sospensione e decadenza dellautorizzazione
Articolo 16 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 17 - Orario di apertura e chiusura degli esercizi
Articolo 18 - Disposizioni per i distributori automatici
Articolo 19 - Sussidiarietà
Articolo 20 - Sanzioni pecuniarie
Articolo 21 - Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1978, n. 40
Articolo 22 - Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche
Articolo 23 - Modifiche alla l.r. 33/1999 e successive modifiche
Articolo 24 - Disapplicazione di norme statali
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Entrata in vigore