Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 21/9/2007 n. 29

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 2

Campo di applicazione

CAPO I - Principi generali

Campo di applicazione

1. La presente legge si applica:
a) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ivi inclusa quella esercitata su aree pubbliche con l’uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l’area occupata;
b) all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici e a quella svolta al domicilio del consumatore o in locali non aperti al pubblico.
2. Fatte salve le limitazioni previste all’articolo 6 e le relative sanzioni di cui all’articolo 32, la presente legge non si applica alle attività disciplinate dalle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni;
b) legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 14. Non si applica inoltre a rifugi alpini ed escursionistici come individuati dall'articolo 25 della medesima legge regionale n. 33/2002; (1)
c) legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni, limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande strumentale e accessoria all’esercizio dell’impresa, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, commi 1, 3 e 4.
3. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, l’attività di somministrazione è assoggettata a dichiarazione di inizio attività, nonché alle limitazioni di cui all’articolo 6 e relative sanzioni e continua ad applicarsi, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 “Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”.
4. Alle associazioni e ai circoli che non presentano le caratteristiche e i requisiti di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 23, comma 2, 32, 33 e 34.
5. Ai fini della presente legge è considerata attività di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettata alla autorizzazione di cui all’articolo 8, l’attività di somministrazione effettuata da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio, cariche elettive così come previsto dall'articolo 148 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni. In particolare possono essere presi in considerazione anche i seguenti elementi: (2)
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno il biglietto d’ingresso;
b) pubblicità dell’attività di somministrazione o di singoli spettacoli o singoli trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
c) strutturazione del locale in cui si svolge l’attività tale da apparire prevalente la destinazione dell’esercizio ad un’attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande in ragione della presenza di specifiche attrezzature quali, tra l’altro, cucine per la cottura dei cibi nonché di sale da pranzo, personale addetto al servizio ai tavoli e attività di trattenimento e similari;
[d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche finalità istituzionali e comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locali di spettacolo e di trattenimento in genere dal decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;] (3)
e) ubicazione dei locali in cui si somministrano alimenti e bevande con accesso diretto dalla pubblica via.
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(1) Lettera modificata dall'art. 28, comma 1, LR 27/2/2008, n. 1.
(2) Comma modificato dall'art. 28, comma 2 lettera a), LR 27/2/2008, n.1.
(3) Lettera abrogata dall'art. 28, comma 2 lettera b), LR 27/2/2008, n.1.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
Articolo 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche
Articolo 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Somministrazione non assistita
Articolo 11 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 12 - Autorizzazioni stagionali
Articolo 13 - Somministrazione con apparecchi automatici
Articolo 14 - Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 15 - Subingresso
Articolo 16 - Gestione di reparto
Articolo 17 - Decadenza, sospensione e revoca
Articolo 18 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 19 - Deroga per particolari periodi ed occasioni
Articolo 20 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche
Articolo 21 - Orario degli esercizi misti
Articolo 22 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni
Articolo 23 - Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 24 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari
Articolo 25 - Orari di particolari attività di vendita
Articolo 26 - Scelta dell'orario
Articolo 27 - Deroghe generali all'orario minimo
Articolo 28 - Chiusura settimanale e ferie
Articolo 29 - Cartello orario
Articolo 30 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 31 - Attività accessorie
Articolo 32 - Sanzioni
Articolo 33 - Criteri regionali
Articolo 34 - Programmazione comunale
Articolo 35 - Monitoraggio
Articolo 36 - Norme di attuazione
Articolo 37 - Abrogazioni e norme finali
Articolo 38 - Norme transitorie