Legge Regionale Veneto 21/9/2007 n. 29
Articolo 18
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
CAPO IV - Orari
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Il comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l’orario massimo nella fascia oraria compresa:
a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali similari in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22;
c) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le sale da gioco.
2. L’orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. L’orario massimo di attività non può superare:
a) le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);
b) le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente;
c) le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e comunque i locali similari in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago.
4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al comune l’orario adottato che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall’esterno durante l’orario di apertura.
5. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal comune, con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.
6. L’esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell’orario di chiusura.
7. All’ora stabilita per la chiusura dell’esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all’articolo 31.
8. Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
Articolo 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche
Articolo 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Somministrazione non assistita
Articolo 11 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 12 - Autorizzazioni stagionali
Articolo 13 - Somministrazione con apparecchi automatici
Articolo 14 - Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 15 - Subingresso
Articolo 16 - Gestione di reparto
Articolo 17 - Decadenza, sospensione e revoca
Articolo 18 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 19 - Deroga per particolari periodi ed occasioni
Articolo 20 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche
Articolo 21 - Orario degli esercizi misti
Articolo 22 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni
Articolo 23 - Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 24 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari
Articolo 25 - Orari di particolari attività di vendita
Articolo 26 - Scelta dell'orario
Articolo 27 - Deroghe generali all'orario minimo
Articolo 28 - Chiusura settimanale e ferie
Articolo 29 - Cartello orario
Articolo 30 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 31 - Attività accessorie
Articolo 32 - Sanzioni
Articolo 33 - Criteri regionali
Articolo 34 - Programmazione comunale
Articolo 35 - Monitoraggio
Articolo 36 - Norme di attuazione
Articolo 37 - Abrogazioni e norme finali
Articolo 38 - Norme transitorie