Legge Regionale Veneto 21/9/2007 n. 29
Articolo 36
Norme di attuazione
CAPO VIII- Disposizioni transitorie e finali
Norme di attuazione
1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi e le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale nonché i rappresentanti dell’ANCI e di Unioncamere regionali, entro duecentoquaranta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, lettera g) dello Statuto, le relative disposizioni attuative con particolare riguardo:
a) alle modalità di accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4;
[ b) all’organizzazione, alla durata, ai contenuti ed ai requisiti di accesso dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo 4, comma 11, lettera b);] (1)
c) alle modalità per l’applicazione della normativa comunitaria in materia di igiene dei prodotti alimentari;
d) alle condizioni e alle modalità per l’utilizzo delle denominazioni di cui all’articolo 14;
e) all’attività di monitoraggio prevista dall’articolo 35.
2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1 approva altresì i modelli di domanda di autorizzazione, di dichiarazione di inizio di attività e di comunicazione previsti dalla presente legge.
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(1) Lettera abrogata dall'art. 16, LR 7/11/2013, n. 27.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
Articolo 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche
Articolo 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Somministrazione non assistita
Articolo 11 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 12 - Autorizzazioni stagionali
Articolo 13 - Somministrazione con apparecchi automatici
Articolo 14 - Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 15 - Subingresso
Articolo 16 - Gestione di reparto
Articolo 17 - Decadenza, sospensione e revoca
Articolo 18 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 19 - Deroga per particolari periodi ed occasioni
Articolo 20 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche
Articolo 21 - Orario degli esercizi misti
Articolo 22 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni
Articolo 23 - Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 24 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari
Articolo 25 - Orari di particolari attività di vendita
Articolo 26 - Scelta dell'orario
Articolo 27 - Deroghe generali all'orario minimo
Articolo 28 - Chiusura settimanale e ferie
Articolo 29 - Cartello orario
Articolo 30 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 31 - Attività accessorie
Articolo 32 - Sanzioni
Articolo 33 - Criteri regionali
Articolo 34 - Programmazione comunale
Articolo 35 - Monitoraggio
Articolo 36 - Norme di attuazione
Articolo 37 - Abrogazioni e norme finali
Articolo 38 - Norme transitorie