Articolo Normativa

Legge Regionale Veneto 21/9/2007 n. 29

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 34

Programmazione comunale

CAPO VII - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Programmazione comunale

1. I comuni, o le unioni di comuni, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri regionali di cui all’articolo 33, emanano i parametri ed i criteri di programmazione per l’insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle a carattere stagionale.
2. I comuni, nello stabilire i parametri ed i criteri di cui al comma 1, possono individuare le aree di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura delle aree stesse.
3. I divieti e le limitazioni nelle aree di cui al comma 2 sono fissati alternativamente o congiuntamente, in relazione al tipo di attività, all’esercizio congiunto ad attività di intrattenimento e svago, all’ampiezza della superficie destinata alla somministrazione, all’arredamento, alle mostre esterne ed alle attrezzature dell’esercizio.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
Articolo 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche
Articolo 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Somministrazione non assistita
Articolo 11 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 12 - Autorizzazioni stagionali
Articolo 13 - Somministrazione con apparecchi automatici
Articolo 14 - Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 15 - Subingresso
Articolo 16 - Gestione di reparto
Articolo 17 - Decadenza, sospensione e revoca
Articolo 18 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 19 - Deroga per particolari periodi ed occasioni
Articolo 20 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche
Articolo 21 - Orario degli esercizi misti
Articolo 22 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni
Articolo 23 - Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 24 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari
Articolo 25 - Orari di particolari attività di vendita
Articolo 26 - Scelta dell'orario
Articolo 27 - Deroghe generali all'orario minimo
Articolo 28 - Chiusura settimanale e ferie
Articolo 29 - Cartello orario
Articolo 30 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 31 - Attività accessorie
Articolo 32 - Sanzioni
Articolo 33 - Criteri regionali
Articolo 34 - Programmazione comunale
Articolo 35 - Monitoraggio
Articolo 36 - Norme di attuazione
Articolo 37 - Abrogazioni e norme finali
Articolo 38 - Norme transitorie