Legge Regionale Veneto 21/9/2007 n. 29
Articolo 16
Gestione di reparto
CAPO III - Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Gestione di reparto
1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la gestione in proprio di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, dandone comunicazione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al comune e all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio nonché all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competenti per territorio.
2. Quando il titolare non provvede alla comunicazione di cui al comma 1 risponde in proprio, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2208 del codice civile.
3. La fattispecie di cui al presente articolo non costituisce subingresso ai sensi dell’articolo 15.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
Articolo 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche
Articolo 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Somministrazione non assistita
Articolo 11 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 12 - Autorizzazioni stagionali
Articolo 13 - Somministrazione con apparecchi automatici
Articolo 14 - Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 15 - Subingresso
Articolo 16 - Gestione di reparto
Articolo 17 - Decadenza, sospensione e revoca
Articolo 18 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 19 - Deroga per particolari periodi ed occasioni
Articolo 20 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche
Articolo 21 - Orario degli esercizi misti
Articolo 22 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni
Articolo 23 - Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 24 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari
Articolo 25 - Orari di particolari attività di vendita
Articolo 26 - Scelta dell'orario
Articolo 27 - Deroghe generali all'orario minimo
Articolo 28 - Chiusura settimanale e ferie
Articolo 29 - Cartello orario
Articolo 30 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 31 - Attività accessorie
Articolo 32 - Sanzioni
Articolo 33 - Criteri regionali
Articolo 34 - Programmazione comunale
Articolo 35 - Monitoraggio
Articolo 36 - Norme di attuazione
Articolo 37 - Abrogazioni e norme finali
Articolo 38 - Norme transitorie