Legge Regionale Veneto 21/9/2007 n. 29
Articolo 38
Norme transitorie
CAPO VIII - Disposizioni transitorie e finali
Norme transitorie
1. Fino all’adozione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di cui all’articolo 34, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, continuano ad applicarsi i parametri e i criteri attualmente vigenti.
2. Fino all’emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b), i corsi di formazione professionale previsti dall’articolo 4, comma 6, lettera a) vengono svolti secondo le modalità già definite dalla Giunta regionale per i corsi finalizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
3. Fino all’individuazione da parte della Giunta regionale dei titoli di studio di cui all’articolo 4, comma 11, lettera a) continuano ad essere riconosciuti come requisiti professionali i titoli di studio rilasciati dalle scuole alberghiere o da altre scuole a specifico indirizzo professionale.
4. Le norme in materia di pubblicità dei prezzi contenute nell’articolo 30 hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287 del 1991, possono estendere la propria attività di somministrazione di alimenti e bevande senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitaria, di sicurezza nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità.
6. Al momento dell’entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 287 del 1991, intestate alla stessa persona fisica o società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella tipologia unica prevista dall’articolo 5, comma 1.
7. I requisiti professionali di cui all'articolo 4, commi da 6 a 13, sono riconosciuti a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture ricettive di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, quando la somministrazione è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
8. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge le società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati che si avvalgono della figura del delegato di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 287 del 1991, per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande devono ottemperare alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, lettera m) e 4, commi 4 e 7.
9. Fino all’adozione dei nuovi provvedimenti di determinazione degli orari da parte dei comuni, ai sensi dell’articolo 18, comma 8, si applica la disciplina degli orari prevista al capo IV, esclusa qualsiasi protrazione dell’orario massimo di chiusura di competenza del comune.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
Articolo 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche
Articolo 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Somministrazione non assistita
Articolo 11 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 12 - Autorizzazioni stagionali
Articolo 13 - Somministrazione con apparecchi automatici
Articolo 14 - Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 15 - Subingresso
Articolo 16 - Gestione di reparto
Articolo 17 - Decadenza, sospensione e revoca
Articolo 18 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 19 - Deroga per particolari periodi ed occasioni
Articolo 20 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche
Articolo 21 - Orario degli esercizi misti
Articolo 22 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni
Articolo 23 - Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 24 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari
Articolo 25 - Orari di particolari attività di vendita
Articolo 26 - Scelta dell'orario
Articolo 27 - Deroghe generali all'orario minimo
Articolo 28 - Chiusura settimanale e ferie
Articolo 29 - Cartello orario
Articolo 30 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 31 - Attività accessorie
Articolo 32 - Sanzioni
Articolo 33 - Criteri regionali
Articolo 34 - Programmazione comunale
Articolo 35 - Monitoraggio
Articolo 36 - Norme di attuazione
Articolo 37 - Abrogazioni e norme finali
Articolo 38 - Norme transitorie