Legge Regionale Veneto 21/9/2007 n. 29
Articolo 23
Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
CAPO IV - Orari
Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all’articolo 2, comma 3, nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni sugli orari di cui all’articolo 18.
2. Alle associazioni e ai circoli di cui all’articolo 2, comma 4 che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per gli esercizi in cui sono prevalenti l’intrattenimento e lo svago dall’articolo 18, commi 1, lettera b) e 5.
3. Alla somministrazione al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera i) si applicano gli orari di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma 6.
4. Negli esercizi annessi a strutture ricettive è consentita la somministrazione di alimenti e bevande, anche in deroga alle disposizioni stabilite dal presente capo, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
5. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell’articolo 16, il gestore osserva l’orario dell’esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Campo di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 5 - Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 6 - Limitazioni alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche
Articolo 7 - Informazione e promozione della consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche
Articolo 8 - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione
Articolo 10 - Somministrazione non assistita
Articolo 11 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Articolo 12 - Autorizzazioni stagionali
Articolo 13 - Somministrazione con apparecchi automatici
Articolo 14 - Denominazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 15 - Subingresso
Articolo 16 - Gestione di reparto
Articolo 17 - Decadenza, sospensione e revoca
Articolo 18 - Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 19 - Deroga per particolari periodi ed occasioni
Articolo 20 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche
Articolo 21 - Orario degli esercizi misti
Articolo 22 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni
Articolo 23 - Orari di altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 24 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari
Articolo 25 - Orari di particolari attività di vendita
Articolo 26 - Scelta dell'orario
Articolo 27 - Deroghe generali all'orario minimo
Articolo 28 - Chiusura settimanale e ferie
Articolo 29 - Cartello orario
Articolo 30 - Pubblicità dei prezzi
Articolo 31 - Attività accessorie
Articolo 32 - Sanzioni
Articolo 33 - Criteri regionali
Articolo 34 - Programmazione comunale
Articolo 35 - Monitoraggio
Articolo 36 - Norme di attuazione
Articolo 37 - Abrogazioni e norme finali
Articolo 38 - Norme transitorie