Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
CAPO I - Disposizioni generali
SEZIONE I - Finalità
(Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico
sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale
e culturale della persona e della collettività.
2. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto,
nonché degli obblighi comunitari, detta norme in materia di sviluppo
del sistema di offerta turistica, per rendere tale offerta motore della crescita
sostenibile della comunità regionale.
3. A tal fine la Regione interviene, in particolare, per:
a) favorire l’integrazione tra l’offerta turistica e gli altri settori
economici e produttivi, al fine di aumentare il valore prodotto a beneficio
sia del visitatore che della comunità locale;
b) consolidare e promuovere, sul mercato locale, nazionale ed estero, l’immagine
unitaria e complessiva del sistema turistico regionale e di ciascuna delle sue
parti;
c) orientare il processo di costruzione e miglioramento del sistema dell’offerta
turistica sul territorio, anche attraverso il sostegno all’innovazione
tecnologica ed organizzativa del settore;
d) promuovere la posizione competitiva internazionale dell’offerta turistica
regionale, con particolare riferimento all’attrazione di flussi di domande
con caratteristiche e modelli di consumo coerenti con lo sviluppo sostenibile
di tutto il territorio regionale;
e) favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche
attraverso la qualificazione degli operatori, dei servizi e delle strutture;
f) favorire lo sviluppo di servizi basati sulle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione per le imprese e le destinazioni turistiche, al fine di
migliorare i sistemi di qualità di gestione, e dei sistemi di informazione
e di assistenza ai turisti, anche attraverso il coordinamento del sistema informativo
turistico regionale;
g) definire e attuare politiche di gestione coordinata delle risorse turistiche,
valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale
della Regione;
h) promuovere uno sviluppo economico-sociale equilibrato e sostenibile in materia
di economia del mare e attuare una politica di gestione unitaria della costa;
i) promuovere il turismo montano valorizzando l’immagine delle località
montane;
l) garantire la migliore accoglienza dei visitatori e promuovere la qualità
complessiva del prodotto e dei servizi turistici;
m) promuovere il turismo sociale, favorendone la fruibilità, con particolare
riferimento ai diversamente abili, ai giovani ed alla terza età;
n) favorire politiche attive tese a promuovere la stabilizzazione del mercato
del lavoro, l’emersione del lavoro irregolare, il rispetto della normativa
in materia di sicurezza sul lavoro e della disciplina contrattuale nazionale
ed integrativa dei rapporti di lavoro, nonché la qualificazione e la
riqualificazione professionale degli addetti del settore, anche mediante il
sistema della bilateralità, tramite processi di formazione continua;
o) promuovere, concordemente con le altre Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, l’unitarietà del comparto turistico.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Oggetto e finalità)Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nellAgenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per ladozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per lapertura delle agenzie di viaggi e turismo e per lesercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dellautorizzazione allapertura ed ai mutamenti nellorganizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dellautorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)
