Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13
Articolo 33
(Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
CAPO IV - Agenzie di viaggi e turismo ed altri organismi operanti nel settore
SEZIONE I - Agenzie di viaggi e turismo
(Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
1. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative
di responsabilità civile a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi assunti verso gli utenti dei servizi turistici ed a copertura dei rischi
derivanti alle persone dalla partecipazione a programmi di viaggi e soggiorno,
nell’osservanza delle disposizioni previste in materia di contratti di
viaggio dalla Convenzione internazionale di cui alla l. 1084/1977 nonché
dal d.lgs. 206/2005. Le agenzie di viaggi e turismo inviano annualmente alla
provincia territorialmente competente la documentazione comprovante l’avvenuto
pagamento del premio assicurativo.
2. Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a versare alla provincia competente
per territorio un deposito cauzionale di 20.000 euro per l’autorizzazione
all’esercizio dell’ attività. Tali importi possono essere
aggiornati con decreto del Presidente della Regione. La cauzione può
essere prestata in titoli di rendita pubblica esenti da vincolo o al portatore
o può essere costituita mediante fideiussione bancaria irrevocabile o
polizza fideiussoria assicurativa anche fornita da mutue costituite da agenti
di viaggio.
3. La cauzione di cui al comma 2 è vincolata per tutto il periodo di
esercizio dell’agenzia a garanzia di tasse non pagate o di sanzioni pecuniarie.
4. Nei casi in cui la cauzione sia stata ridotta rispetto alla sua consistenza
per effetto dell’applicazione del comma 3, essa deve essere reintegrata
nel suo importo originario nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta di adempiervi da parte della provincia.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell’interessato, viene effettuato
dalla provincia entro e non oltre novanta giorni consecutivi dalla data di ricezione
della domanda, purché risulti regolare il pagamento delle tasse e di
eventuali sanzioni.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Oggetto e finalità)Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nellAgenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per ladozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per lapertura delle agenzie di viaggi e turismo e per lesercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dellautorizzazione allapertura ed ai mutamenti nellorganizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dellautorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)
