Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13
Articolo 58
(Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
CAPO VII - Disposizioni finali e transitorie
SEZIONE I - Disposizioni finali
(Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
1. Al comma 1 dell’articolo 75 della l.r. 14/1999 e successive modifiche
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
“a bis) l’attuazione degli interventi riservati alla Regione dal
piano turistico regionale, nonché la definizione e l’attuazione
di specifici progetti e programmi di interesse regionale; a ter) l’elaborazione
ed il coordinamento dell’attuazione dei programmi d’intervento previsti
dall’Unione europea o da leggi statali; a quater) i rapporti con gli organi
istituzionalmente preposti alla tutela del patrimonio storico, monumentale,
naturalistico e culturale, per la valorizzazione del proprio territorio a fini
turistici;”;
b) le lettere b), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
“b) la determinazione dei requisiti minimi funzionali e strutturali per
la classificazione delle strutture ricettive nonché per la classificazione
degli stabilimenti balneari;
c) l’agevolazione dell’accesso al credito delle imprese turistiche
mediante apposite convenzioni con istituti di credito;
e) la promozione turistica sul mercato nazionale che abbia particolare rilievo
per l’immagine complessiva del turismo regionale nonché, in via
esclusiva, sul mercato estero, fatto salvo quanto previsto all’articolo
76, comma 1, lettera c sexies), numero 5;”;
c) alla lettera d) le parole: “e la commercializzazione” sono soppresse;
d) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
“e bis) l’assegnazione del marchio turistico regionale; e ter) l’adozione
della carta del turista; e quater) la tenuta dell’elenco regionale delle
agenzie sicure; e quinquies) la pubblicazione annuale dell’elenco regionale
delle agenzie di viaggi e turismo nel BUR;”;
e) alla lettera h) le parole da: “nel settore” a “dell’albo”
sono sostituite dalle seguenti: “a livello nazionale, ivi compresi la
tenuta e l’aggiornamento del relativo elenco,”;
f) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché
l’adozione del piano di utilizzazione per finalità turistiche e
ricreative delle aree del demanio marittimo;”;
g) dopo la lettera n bis) sono aggiunte le seguenti:
“n ter) il riconoscimento dei sistemi turistici locali nonché il
finanziamento dei relativi progetti di sviluppo; n quater) il coordinamento
della raccolta per l’elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e
delle informazioni concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale
in tutte le loro articolazioni; n quinquies) l’alta formazione degli operatori
del comparto turistico attraverso la “Scuola di alta formazione per il
turismo”.”.
2. Dopo la lettera c ter) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999
e successive modifiche sono aggiunte le seguenti:
“c quater) l’adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale
ed accoglienza turistica; c quinquies) l’attuazione di specifici interventi
turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché
nei programmi nazionali e comunitari e la realizzazione di attività di
promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell’azione di coordinamento
regionale di cui all’articolo 75, comma 1, lettera d); c sexies) lo svolgimento
delle seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione
turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 (Nuove norme
in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:
1) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza
e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione
e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica
(IAT);
2) il controllo della qualità dei servizi;
3) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti
nel settore;
4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché
la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all’estero
ai sensi dell’articolo 75, comma 1, lettera e), per il tramite dell’Agenzia
regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A..”.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999
e successive modifiche è inserita la seguente:
“b bis) le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi
sociali e le comunità, operanti a livello locale, e la relativa vigilanza;”.
4. Il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche
è abrogato.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Oggetto e finalità)Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nellAgenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per ladozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per lapertura delle agenzie di viaggi e turismo e per lesercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dellautorizzazione allapertura ed ai mutamenti nellorganizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dellautorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)