Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13
Articolo 39
(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
CAPO IV - Agenzie di viaggi e turismo ed altri organismi operanti nel settore
SEZIONE II - Altri organismi operanti nel settore
(Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
1. E’ istituito presso l’assessorato regionale competente in materia
di turismo l’elenco delle associazioni e degli altri enti senza scopo
di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali,
religiose e sociali che abbiano sedi operative nel Lazio ed almeno in altre
tre regioni e che, ai sensi della normativa vigente, svolgano in modo continuativo
ed esclusivamente per i propri associati l’attività di organizzazione
e vendita di viaggi e soggiorni.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, le associazioni
e gli altri enti devono possedere, per disposizione statutaria, i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività,
desumibile dai bilanci sociali; b) organizzazione e funzionamento secondo criteri
di democraticità; c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.
3. Le modalità di iscrizione all’elenco regionale di cui al comma
1 sono disciplinate nel regolamento previsto all’articolo 32, comma 4.
4. Le associazioni e gli altri enti inviano, entro il 31 marzo di ogni anno,
alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo
il programma annuale delle singole iniziative previste. Eventuali variazioni
devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell’inizio
dell’attività.
5. La Regione, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di
cui all’articolo 42, sospende lo svolgimento delle attività delle
associazioni e degli altri enti fino all’eliminazione dell’irregolarità,
qualora: a) la documentazione di cui ai commi 3 e 4 risulti insufficiente od
incompleta; b) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle
attività; c) non risulti l’esistenza della garanzia assicurativa
di cui all’articolo 33.
6. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, ogni associazione o altro
ente deve servirsi, per l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie
di viaggi e turismo che risultino autorizzate ai sensi della presente legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Oggetto e finalità)Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nellAgenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per ladozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per lapertura delle agenzie di viaggi e turismo e per lesercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dellautorizzazione allapertura ed ai mutamenti nellorganizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dellautorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)