Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Articolo 10

(Riconoscimento dei sistemi turistici locali)

CAPO I - Disposizioni generali
SEZIONE III - Organizzazione turistica regionale

(Riconoscimento dei sistemi turistici locali)

1. La Giunta regionale, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, gli altri organismi operanti nel settore, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, con propria deliberazione specifica i parametri minimi, utili ai fini del riconoscimento dei STL e concernenti i seguenti elementi: a) numero e ubicazione geografica, con specifico riferimento alla consistenza demografica ed all’estensione territoriale, dei comuni partecipanti; b) consistenza della ricettività alberghiera ed extralberghiera e numero degli arrivi e delle presenze turistiche; c) presenza di un’offerta turistica significativa che coinvolga tutto il territorio del STL ed i suoi attori e che determini una rappresentazione integrata e sinergica dal punto di vista della domanda; d) valenza turistica caratterizzata dall’offerta di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale.
2. La Giunta regionale, previa concertazione con gli enti pubblici locali, le parti economiche e sociali, gli altri organismi operanti nel settore, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di turismo, riconosce i STL sulla base dei parametri di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale riconosce, altresì, i STL interregionali sulla base di criteri stabiliti d’intesa con le altre Regioni interessate.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)
Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nell’Agenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per l’adozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per l’apertura delle agenzie di viaggi e turismo e per l’esercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed ai mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)

Sorry. No data so far.