Articolo Normativa

Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Articolo 55

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

CAPO VI - Utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative

(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. L’esercizio delle attività oggetto della concessione senza la previa dichiarazione d’inizio di attività comporta la sanzione amministrativa da 2.500 a 5.000 euro e l’immediata chiusura dell’esercizio.
2. La mancata comunicazione dei prezzi da applicare nei termini previsti comporta la sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro.
3. L’applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 1.500 a 3.000 euro.
4. La mancata esposizione al pubblico delle tabelle prezzi aggiornate comporta la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
5. L’utilizzazione da parte degli stabilimenti balneari di una classificazione diversa da quella attribuita è soggetta alla sanzione amministrativa da 2.000 a 4.000 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni delegate in materia di demanio marittimo. Le sanzioni di cui al comma 5 sono di competenza della provincia.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)
Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nell’Agenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per l’adozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per l’apertura delle agenzie di viaggi e turismo e per l’esercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed ai mutamenti nell’organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dell’autorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dell’Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)