Legge Regionale Lazio 6/8/2007 n. 13
Articolo 57
(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
CAPO VII - Disposizioni finali e transitorie
SEZIONE I - Disposizioni finali
(Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della
normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in
particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall’obbligo di notifica di
cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea,
sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo
conto dei relativi periodi di validità, emanati ai sensi del regolamento
(CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee L 142 del 14 maggio 1998.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti all’obbligo di notifica di
cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità europea,
sono concessi a condizione che la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato
ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dei contributi stessi
ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 83 del 27
marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione
sul BUR dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita
della Commissione europea.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Oggetto e finalità)Articolo 2 - (Principi generali)
Articolo 3 - (Funzioni della Regione)
Articolo 4 - (Funzioni delle province)
Articolo 5 - Funzioni dei comuni e di Roma capitale
Articolo 6 - (Comune di Roma)
Articolo 7 - (Atti di direttiva e poteri sostitutivi)
Articolo 8 - (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 9 - (Sistemi turistici locali)
Articolo 10 - (Riconoscimento dei sistemi turistici locali)
Articolo 11 - (Progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali)
Articolo 12 - (Agenzia regionale per il turismo)
Articolo 13 - (Partecipazione e rappresentanza della Regione nellAgenzia)
Articolo 14 - (Servizi di informazione e accoglienza turistica)
Articolo 15 - (Associazioni pro-loco)
Articolo 16 - (Finalità della programmazione turistica)
Articolo 17 - (Piano turistico regionale)
Articolo 18 - (Procedure per ladozione del piano turistico regionale)
Articolo 19 - (Attuazione del piano turistico regionale)
Articolo 20 - (Osservatorio regionale del turismo)
Articolo 21 - (Imprese turistiche)
Articolo 22 - (Attività ricettiva)
Articolo 23 - (Individuazione delle strutture ricettive)
Articolo 24 - (Periodi di apertura e gestione unitaria)
Articolo 25 - (Classificazione delle strutture ricettive)
Articolo 26 - (Esercizio delle attività)
Articolo 27 - (Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività)
Articolo 28 - (Comunicazione a fini statistici)
Articolo 29 - (Informazioni sui prezzi e sui periodi di apertura)
Articolo 30 - (Compiti di vigilanza e controllo)
Articolo 31 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 32 - (Definizione delle agenzie di viaggi e turismo. Elenchi delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 33 - (Garanzia assicurativa e deposito cauzionale)
Articolo 34 - (Condizioni per lapertura delle agenzie di viaggi e turismo e per lesercizio delle attività)
Articolo 35 - (Rilascio dellautorizzazione allapertura ed ai mutamenti nellorganizzazione delle agenzie di viaggi e turismo)
Articolo 36 - (Sospensione e decadenza dellautorizzazione)
Articolo 37 - (Elenco regionale delle agenzie sicure)
Articolo 38 - (Esclusione)
Articolo 39 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)
Articolo 40 - (Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità, operanti a livello locale)
Articolo 41 - (Vigilanza e controllo)
Articolo 42 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 43 - (Marchio turistico regionale)
Articolo 44 - (Scuola di alta formazione per il turismo)
Articolo 45 - (Interventi a favore del turista)
Articolo 46 - (Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)
Articolo 47 - (Concessioni delle aree del demanio marittimo e di quelle immediatamente prospicienti per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 48 - (Deposito cauzionale)
Articolo 49 - (Revoca e decadenza dalla concessione)
Articolo 50 - (Affidamento ad altri delle attività. Subingresso nella concessione)
Articolo 51 - (Canone e imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime)
Articolo 52 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative)
Articolo 53 - (Dichiarazione di inizio di attività e comunicazione dei prezzi)
Articolo 54 - (Vigilanza)
Articolo 55 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 56 - (Regolamenti autorizzati)
Articolo 57 - (Rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Clausola di sospensione degli aiuti)
Articolo 58 - (Modifiche alla l.r. 14/1999 e successive modifiche)
Articolo 59 - (Abrogazioni)
Articolo 59 bis - Modifica dello statuto dellAgenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.a.
Articolo 60 - (Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT)
Articolo 61 - (Primo piano turistico regionale)
Articolo 62 - (Disposizioni finanziarie)